Contrattazione

Rinnovato il contratto collettivo del settore acconciatura ed estetica Conflavoro

Le parti hanno rideterminato i valori retributivi minimi, al fine di influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori

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di Cristian Callegaro

In data 2 novembre 2022 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, Conflavoro Pmi.

L'accordo ha efficacia temporale dall'1 novembre 2022 al 31 agosto 2023.

Attraverso l'accordo del 2 novembre 2022 le parti firmatarie hanno rideterminato i valori retributivi minimi, al fine di influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore di riferimento.

Di seguito i valori dei minimi retributivi con decorrenza dal 1° novembre 2022 e dal 1° febbraio 2023.

Salario di ingresso

A far data dal 1° novembre 2022, anche al fine di incoraggiare l'occupazione giovanile, le parti hanno convenuto che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 1°, 2° e 3°, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le retribuzioni di primo ingresso, ridotte (del 7,5% nel primo anno, del 5% nel secondo anno) rispetto al livello ordinario di inquadramento.

Contratto a tempo determinato

In materia di contratto a tempo determinato, a decorrere dal 1° novembre 2022 le parti hanno convenuto che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura del 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Resta salva la facoltà di assumere un numero di tre lavoratori a termine nelle singole unità produttive con in forza fino a cinque dipendenti assunti a tempo indeterminato e apprendisti. A seguito di accordo sindacale sarà inoltre possibile aumentare il limite.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le seguenti casistiche:

- nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

- da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2 e 3, del Dl 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

- per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del Dlgs 81/2015;

- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

- per sostituzione di lavoratori assenti;

- con lavoratori di età superiore a 50 anni;

- stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, a esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al Dlgs 367/1996 , e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale.

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