Contrattazione

Rinnovato il contratto per il settore della pesca marittima

di Luca Vichi

In data 19 marzo 2019 tra Federpesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca è stato sottoscritto il rinnovo del ccnl per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima. Il presente contratto ha decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021.

Ammortizzatori sociali
Le Parti si impegnano, entro 60 giorni dalla stipula del presente ccnl, a proporre al ministero del Lavoro l'introduzione di un ammortizzatore sociale strutturato in grado di poter sostenere il reddito dei lavoratori in riferimento alle giornate di inattività non imputabili alla volontà del datore di lavoro.

Trattamento economico
L'accordo di rinnovo prevede un aumento retributivo del 6,10 per cento da corrispondersi in tre tranches:
- 3,10 per cento a decorrere dal 1° aprile 2019;
- 2,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- 1,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Retribuzione alla parte
In caso di componenti dell'equipaggio arruolati con retribuzione alla parte, l'armatore è tenuto ad erogare ad ogni bordata ovvero ogni mese, l'importo della parte attribuita. Il raffronto tra la parte attribuita ed il minimo monetario garantito deve essere effettuato solo al termine del trimestre solare intero.

Indennità di perdita del corredo, strumenti professionali e utensili
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, i lavoratori hanno diritto all'indennizzo del danno subito entro i limiti massimi definiti nel presente ccnl così come segue:
Indennità perdita corredo:
- Comandante euro 614,00;
- Direttore di macchina euro 538,00;
- Ufficiali euro 430,00;
- Sottufficiali euro 369,00;
- Marinaio polivalente euro 340,00;
- Marinai ed altri euro 307,00.
Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
- Comandante euro 430,00;
- Direttore di macchina euro 400,00;
- Ufficiali di coperta euro 185,00;
- Ufficiale di macchina euro 62,00;
- Marinaio polivalente euro 62,00;
- Cuoco euro 62,00.

Previdenza complementare
La previdenza complementare verrà attuata con l'adesione ad un fondo chiuso che verrà individuato da un'apposita commissione. L'adesione avverrà entro il 31 dicembre 2019.
L'iscrizione avrà carattere volontario e le contribuzioni saranno così costituite:
- 1,5 per cento del MMG a carico del lavoratore;
- 1,5 per cento del MMG a carico del datore di lavoro;
- 100 per cento del Tfr per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 3 per cento della retribuzione prevista dal MMG per i lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile 1993.

Diritto di precedenza
I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni hanno diritto di prelazione nella riassunzione. Nel caso in cui un lavoratore volesse avvalersi di tale opzione lo stesso deve presentare domanda di riassunzione all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori.

Assistenza sanitaria integrativa e sistema bilaterale
Le Parti convengono di attivare, a decorrere dal 1° giugno 2019, Fis Pesca quale fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei lavoratori imbarcati. Il contributo dovuto per il finanziamento del fondo è pari ad euro 10,00 mensili per ogni dipendente per dodici mensilità.
Le parti condividono inoltre la necessità di procedere ad una revisione del sistema della bilateralità nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente contratto.

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