L'esperto rispondeContrattazione

Rinnovo contratto a termine

di Josef Tschoell

La domanda

Buongiorno, devo fare un rinnovo di un contratto di lavoro. prima assunzione dal 20/06/2018 al 31/08/2018. In questi giorni devo stipulare un nuovo contratto "rinnovo", pertanto, se ho interpretato bene quanto ho letto il rinnovo può essere stipulato senza la causale, in quanto vige ancora il regime transitorio (31/10/2018). Mentre per un contratto di lavoro a termine stipulato il 06/08/2018 e con data fine rapporto 31/08/2018, (per esempio) e poi riassunto a ottobre 2018, era d'obbligo inserire la causale? A mio avviso no, in quanto anche questo contratto rientra nel regime transitorio.

Si ritiene che per la prima ipotesi (prima assunzione dal 20/06/2018 al 31/08/2018) un rinnovo rientri nel periodo transitorio e, di conseguenza, sono applicabili le regole precedenti, con la possibilità di non dover inserire la causale. Per quanto riguarda il secondo caso prospettato (contratto a termine stipulato il 06/08/2018 e con data fine 31/08/2018) la dottrina non è così univoca e questo presenta profili di incertezza. Il dubbio principale sorge proprio per rinnovi o proroghe di rapporti siglati per la prima volta nel periodo di vigenza del decreto dignità (14 luglio – 11 agosto). Si ritiene però che anche a questi rapporti possa trovare applicazione il nuovo regime transitorio e continuano a trovare applicazione le norme del D.lgs. n. 81/2015 perché la formulazione è generica e non viene posto nessun vincolo.

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