Rinnovo contratto a termine
Si ritiene che per la prima ipotesi (prima assunzione dal 20/06/2018 al 31/08/2018) un rinnovo rientri nel periodo transitorio e, di conseguenza, sono applicabili le regole precedenti, con la possibilità di non dover inserire la causale. Per quanto riguarda il secondo caso prospettato (contratto a termine stipulato il 06/08/2018 e con data fine 31/08/2018) la dottrina non è così univoca e questo presenta profili di incertezza. Il dubbio principale sorge proprio per rinnovi o proroghe di rapporti siglati per la prima volta nel periodo di vigenza del decreto dignità (14 luglio – 11 agosto). Si ritiene però che anche a questi rapporti possa trovare applicazione il nuovo regime transitorio e continuano a trovare applicazione le norme del D.lgs. n. 81/2015 perché la formulazione è generica e non viene posto nessun vincolo.