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Rinnovo di un contratto a tempo determinato

di Di Liberto Marco

La domanda

Premesso che con il termine "rinnovo" di un contratto a tempo determinato, "deve intendersi la riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine successivamente alla scadenza di quello precedente" (Zambelli - G.L. nr. 7), vorrei sapere se una azienda, che intenderà stipulare un contratto a tempo determinato dal 30/12/2018 al 2/1/2019 con un lavoratore con il quale aveva già stipulato un contratto a tempo determinato dal 30/12/2017 al 2/1/2018, dovrà considerare il contratto a tempo determinato come rinnovo o come contratto a tempo determinato ex novo? Grazie

Occorre premettere che in linea generale, la fattispecie del rinnovo contrattuale è riconducibile all’istituto della novazione delle obbligazioni, disciplinata dall’art. 1230 c.c.; nel settore del diritto del lavoro si configura un rinnovo contrattuale quando le parti di un contratto di lavoro subordinato concludono un nuovo e diverso contratto di lavoro, disciplinato da condizioni e termini diversi da quelli che regolavano il primo rapporto tra le stesse intercorso. Se sul piano giuridico non vi è differenza tra rinnovo contrattuale e stipulazione di un nuovo contratto tra le medesime parti, sotto un profilo giuslavoristico assume rilevanza l’intervallo di tempo che intercorre tra la cessazione degli effetti di un contratto di lavoro e la conclusione di un diverso contratto lavorativo tra le medesime parti, nonché il momento in cui il secondo rapporto di lavoro viene stipulato. Sotto tale ultimo profilo, è noto che il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto importanti modifiche in tema di rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, essendo stato previsto che i rinnovi contrattuali intervenuti a partire dal 1° novembre 2018 saranno soggetti alle nuove norme introdotte dal predetto Decreto Dignità: dunque, il contratto di lavoro a tempo determinato oggetto del quesito in esame, che intercorrerà dal 30/12/2018 al 2/1/2019, sarà regolato dal Decreto Dignità, trattandosi di un nuovo e diverso contratto stipulato tra le medesime parti nella vigenza delle nuove norme in materia. Ai sensi dell’art. 21, comma 01, del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità, tale nuovo rapporto contrattuale dovrà essere stipulato solo in presenza delle seguenti condizioni previste dall’art. 19 del predetto decreto legislativo, e che dovranno essere attentamente specificate nel contratto medesimo: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Tuttavia, occorre considerare altresì che ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, il datore di lavoro non è tenuto a concludere in forma scritta un contratto di lavoro la cui durata non sia superiore a dodici giorni, come nel caso in esame, ove sia il primo contratto di lavoro intercorso tra le parti, sia il secondo, hanno durata non superiore ai dodici giorni, anche se sommati tra loro. In ragione di quanto precede, si ritiene che nel caso in esame la distinzione tra rinnovo contrattuale e stipula di nuovo contratto non abbia una concreta rilevanza, trattandosi di fattispecie sostanzialmente assimilabili tra loro. Inoltre, il contratto di lavoro a tempo determinato che sarà stipulato dal 30.12.2018 al 2.1.2019 sarà soggetto alle nuove norme introdotte dal Decreto Dignità e, qualora venga concluso in forma scritta e sebbene non ve ne sia la necessità, dovrà specificare le causali sopra indicate.

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