ApprofondimentoRapporti di lavoro

Ripenalizzazione della somministrazione abusiva, le indicazioni dell'Ispettorato

di Antonio Carlo Scacco

N. 27

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L'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sulla ripenalizzazione della somministrazione abusiva del personale, operata dal D.L. 19/2024, chiarendo in particolare il regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti

Il D.L. 19/2024, al fine di fronteggiare il dilagante fenomeno della somministrazione abusiva di personale – spesso dissimulata da contratti di appalto e di distacco fittizi[1] , ha operato una sostanziale ripenalizzazione della materia intervenendo sull'articolo 18 del D.Lgs. 276/2003 [2] . Sulle modifiche intervenute la Direzione Centrale coordinamento giuridico dell'INL è intervenuta con due successive note illustrative, la n. 1091 del 18 giugno e la n. 1133 del 24 giugno [3], quest'ultima dedicata...

  • [1] Relazione illustrativa al decreto legge, Atto Camera 1752/2024 pag. 79.

  • [2] Art. 29, c. 4.

  • [3] Vedi anche Nota 521 del 13 marzo 2024.

  • [4] Sul punto, ex pluribus, Cass. Pen., 20 ottobre 2010, n. 40499.

  • [5] Cass. Pen., 20 ottobre 2010, cit.

  • [6] Vedi infra per le problematiche applicative intertemporali.

  • [7] In tal senso INL, nota 422 del 17 gennaio 2020.

  • [8] INL, nota 5617 del 21 giugno 2017

  • [9] Min. lav., circ. 38/2010.

  • [10] Introdotta dall'art. 29, c. 4, lett. d, D.L. 19/2024.

  • [11] Anche in questo caso il legislatore ha dato prova di una visione di lungo periodo scarsamente coerente e non propriamente lineare. La fattispcie della somministrazione fraudolenta era già contemplata dall'art. 28, D.Lgs. 276/2003, successivamente abrogato dall'art. 55, D.Lgs. 81/2015, poi reintrodotto dal D.L. 87/2018 (cd. Decreto dignità).