Contenzioso

Risarcimento dei danni in base alla retribuzione

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di Sara Anesi, Elsa Mora e Valentina Pomares


I rimedi a disposizione della vittima contro il mobbing sono: le dimissioni per giusta causa; il ricorso ai sensi dell'art. 700 codice procedura civile; il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa; l'azione per ottenere il risarcimento del danno.
Il danno da mobbing non costituisce una figura di danno autonoma, ma deve essere ricondotto alle usuali categorie di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, a seconda dei comportamenti con cui viene realizzato.
Le ipotesi più frequenti di danno patrimoniale da mobbing sono: il danno da demansionamento; il danno emergente (ad esempio, le spese mediche sostenute a causa della patologia ingenerata dal mobbing); il danno da lucro cessante (ossia i riflessi negativi dovuti alla riduzione della capacità di lavoro o alla perdita di chances); il danno da licenziamento illegittimo o da dimissioni per giusta causa.
Qualora non si possa giungere a una quantificazione precisa di tale danno, il criterio normalmente utilizzato per risarcire tali voci, è la liquidazione equitativa ex articolo 1226 del codice civile, utilizzando come parametro una percentuale della retribuzione per il periodo in cui si è protratta la condotta lesiva (Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 30 settembre 2006 n. 2949); quanto alle ipotesi di licenziamento e dimissioni, troveranno applicazione i criteri di cui alle specifiche norme di legge (lo Statuto dei Lavoratori, il D.lgs. n. 23/2015 e la Legge n. 604/1966).
Il danno non patrimoniale, invece, comprende tutti gli ingiusti turbamenti dello stato d'animo o le riduzioni delle capacità intellettive della vittima e potrebbe integrare sia un danno morale, che un danno biologico, che un danno esistenziale (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 18 gennaio 2017 n. 369).
Tale ultima tipologia di danno - essendo il mobbing una forma di violenza morale - sembra quella più facilmente ricollegabile a questo fenomeno.
Il danno esistenziale si verifica infatti in caso di alterazioni delle abitudini di vita della vittima e delle sue relazioni, che siano accertabili. Sebbene vi sia qualche pronuncia giurisprudenziale che considera il danno esistenziale in re ipsa (Cassazione, Sezione Lavoro, 5 novembre 2012 n. 18927), l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che, ai fini dell'accertamento del danno esistenziale, il soggetto danneggiato debba fornire circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita (Cassazione, Sezione Lavoro, 23 novembre 2015 n. 23837).
Molto interessante sul punto una sentenza della Corte di Appello d'Ancona, Sezione Lavoro, 14 gennaio 2013 n. 1199 secondo cui non sussiste il danno da mobbing qualora il lavoratore reagisca ai richiami e ai rimbrotti ricevuti rispondendo colpo su colpo, così dimostrando capacità di sottrarsi alla persecuzione del proprio superiore.
Quanto ai criteri di quantificazione del danno esistenziale, anche in questo caso può farsi riferimento alla valutazione equitativa a fronte dell'onere in capo alla vittima di dimostrare la realizzazione della condotta mobbizzante e il danno effettivamente subito (Cassazione, Sezione Lavoro, 23 novembre 2015 n. 23837; Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, 15 marzo 2001).

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