Previdenza

Riscatto della laurea: ulteriori istruzioni Inps sull’opzione contributiva

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di Pietro Gremigni

Nel caso in cui l'opzione al sistema contributivo non sia correttamente esercitata o non vi siano i requisiti per avvalersene, l'onere di riscatto dei periodi di laurea precedenti il 1996 sarà determinato secondo le modalità ordinarie, cioè riserva matematica o calcolo a percentuale in base alla collocazione temporale dei periodi.

L'Inps, con il messaggio del 1631/2022, ritorna sulla questione del riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo dopo l'esercizio della relativa opzione. Oltre a una serie di istruzioni di tipo procedurale interne, vengono fornite alcune precisazioni di interesse per gli utenti che, avendo periodi da riscattare valutabili con il sistema retributivo, sono intenzionati ad applicare il sistema di calcolo a percentuale oppure agevolato.

A partire dalla circolare 6/2020 l'Inps, dopo l'entrata in vigore delle nuove regole a opera del Dl 4/2019, ha puntualizzato che, per i lavoratori vecchi iscritti il costo del riscatto dei periodi valutabili con il sistema di calcolo retributivo (di regola quelli antecedenti al 1996), di solito conteggiato con il sistema della riserva matematica, può essere calcolato con il sistema di calcolo a percentuale (aliquota percentuale sulla media delle retribuzioni/redditi dei 12 mesi precedenti, variabile in base alla gestione di iscrizione, peri lavoratori dipendenti pari al 33%), o agevolato.

In base all'ultimo messaggio, il calcolo contributivo agevolato è applicabile alle sole domande di riscatto presentate successivamente al 28 gennaio 2019. Inoltre, per i seguenti titoli di studio, il costo del riscatto, anche dopo l'opzione contributiva, può essere solo a percentuale e non in forma agevolata: diploma area tecnica; diploma post secondario; corso di specializzazione post-diploma professionale; diploma ospedaliero area infermieristica (biennio/triennio); diploma di specializzazione post diploma base; diploma ospedaliero area infermieristica.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico, il contributo del riscatto determinato con il metodo di calcolo a percentuale non è valorizzato come versato fino dall'origine e la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla "data della domanda di riscatto". Per i casi in cui i periodi da riscattare siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per l'opzione (almeno un contributo versato ante 1996 – almeno 15 anni accreditati nella posizione previdenziale di cui 5 nel sistema contributivo), l'opzione contributiva deve essere esercitata contestualmente alla domanda di riscatto e non prima.

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