Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto è pari a 0,377313% (indice Istat 119,3)
A norma dell’articolo 2120, commi 4 e 5, codice civile (legge n. 297/1982), il tasso al mese di gennaio per la rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto (Tfr) accantonati al 31 dicembre 2023 (al netto di anticipazioni corrisposte e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione 2023) è stato fissato dall’Istat nella misura pari a 0,377313%.
Tale coefficiente è utilizzato per:
- determinare il costo della rivalutazione al mese di gennaio 2024 del Fondo per il trattamento di fine rapporto (Tfr) al 31 dicembre 2023 da imputare nella contabilità industriale;
- rivalutare il Tfr al 31 dicembre 2023 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto è cessato nel periodo 15 gennaio 2024-14 febbraio 2024.
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