Rivisti dall’Inps i limiti finanziari per l’accesso al Fondo di solidarietà del credito nel 2017
Il fondo di solidarietà del Credito ha prorogato i limiti di utilizzo delle risorse del fondo, in deroga ai criteri approvati con la precedente delibera del 2014.
È stato inoltre chiarito come calcolare il tetto di interventi del Fondo in caso di riqualificazione professionale dei dipendenti del settore del credito.
Ne dà comunicazione l'Inps con due distinti messaggi, il messaggio 1218 del 17 marzo 2017 e il 1231 sempre del 17 marzo 2017.
Limiti per l'assegno ordinario - L'erogazione dell'assegno ordinario nel settore del credito da parte del Fondo di solidarietà è circoscritta all'entità delle risorse disponibili, e in particolare, l'assegno ordinario richiesto al Fondo, in caso di riduzione o sospensione dell'attività, non può essere superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda.
I limiti vanno imputati esclusivamente alla singola azienda, senza alcun riferimento alla contribuzione dell'eventuale gruppo societario di appartenenza (Inps mess. 4975/2016).
Limite per il 2017 - In base invece all'ultimo messaggio 1218 per tutte le domande di accesso alla prestazione di assegno ordinario presentate nell'anno 2017, l'intervento del fondo sarà determinato in misura non superiore al 18% delle risorse complessivamente disponibili alla data del 15 aprile 2016, per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti, ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti.
Va tenuto presente che, qualora in base a quanto precisato dalla circolare 213/2016 dell'Inps, la misura dell'intervento ordinario stimata dall'azienda risulti superiore ai limiti aziendali, la differenza di erogazione deve restare a carico del datore di lavoro.
Interventi formativi - Con un altro messaggio, il 1231 del 17 marzo 2017, l'Inps precisa che nei casi di accesso a finanziamenti di programmi formativi finanziati sempre dal Fondo di solidarietà del credito, la misura dell'intervento non può essere superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dall'azienda sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione, nonché delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario.
Una delle prestazioni erogate dal Fondo è quella di provvedere, infatti, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
La novità nel nuovo messaggio dell'Inps è quella di considerare nelle modalità di computo del tetto aziendale anche l'assegno ordinario.
In caso di superamento del predetto tetto previsto per gli interventi formativi, non è tuttavia applicabile la regola indicata in precedenza per l'erogazione dell'assegno ordinario. In tale caso l'Inps procederà con un accoglimento parziale della richiesta di finanziamento del Fondo per i programmi di riqualificazione, senza nessuna integrazione a carico dell'azienda.