Adempimenti

Robot collaborativi e sicurezza digitale tra i focus del regolamento macchine

Il provvedimento Ue sostituirà la direttiva dopo un periodo di coesistenza. L’elenco dei dispositivi a cui si applica la norma potrà essere aggiornato

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il 18 aprile il Parlamento europeo ha approvato il nuovo “regolamento macchine” che sostituirà l’attuale direttiva macchine 2006/42/Ce, recepita in Italia con il Dlgs 14/2010.

Il regolamento, a differenza della direttiva, sarà direttamente applicabile venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e i singoli Stati dovranno solo stabilire il quadro sanzionatorio per ciascuna delle eventuali violazioni accertate dai rispettivi organi di vigilanza.

Il nuovo regolamento è posto a tutela della salute e della sicurezza delle persone nonché «ove opportuno degli animali domestici», dei beni e dell’ambiente, tenendo conto dei rischi che derivano dalle nuove tecnologie emergenti.

Già all’epoca della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio fu evidenziato che esso avrebbe dovuto riguardare anche le macchine e i prodotti altamente digitalizzati come i robot collaborativi, a differenza di quelli industriali che, già di per se stessi, generano rischi non sempre controllabili. Da qui è sorta la necessità, come auspicato da più parti, per un più efficace intervento se e quando il robot (collaborativo) debba interagire con l’operatore.

Sempre in materia di macchinari, in particolare per quelli connessi a internet è stato inserito il requisito di sicurezza informatica. A tal proposito viene stabilito che i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza dovranno essere progettati in modo che siano salvaguardati da eventuali attacchi pirata, tali da poter pregiudicare la sicurezza della macchina.

È stato altresì revisionato l’elenco dei dispositivi ad alto rischio, inserendo ulteriori macchine e prodotti, prevedendo, come assoluta novità, che l’elenco non sia rigido, immodificabile, ma che con specifiche procedure ci sia la possibilità di aggiornarlo ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

È stata poi recepita l’esigenza di rivedere l’approccio alla conformità delle macchine ad alto rischio che nella direttiva macchine attuale sono elencate nell’allegato IV, corrispondente all’allegato I del regolamento. L’elenco è stato revisionato, inserendo prodotti e macchine che prima non erano presenti – ad esempio i software – ma più in generale si è studiata la possibilità di rendere l’allegato dinamico e di poterlo aggiornare in modo più snello e veloce nel tempo senza dover rimettere mano all’intera norma.

I destinatari del regolamento sono individuati nel fabbricante, nel distributore, nell’utilizzatore, nell’importatore e nel rappresentante autorizzato. A tali soggetti occorre aggiungere la persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante, che effettua qualsiasi modifica fisica o digitale di un prodotto immesso sul mercato, e che sarà considerata a tutti gli effetti fabbricante, con l’obbligo di osservare le disposizioni in capo a quest’ultimo.

L’entrata in vigore del regolamento non comporterà la contestuale abrogazione della direttiva, ma sarà possibile immettere sul mercato macchine a essa conformi per un periodo di ulteriori 42 mesi.

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