Rapporti di lavoro

Salute e sicurezza, informativa sui rischi a carico del datore

di Vittorio De Luca e Federica Parente

Competitività, innovazione e conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il tutto in sicurezza: sono questi i capisaldi della nuova legge in materia di lavoro agile .

Il provvedimento sancisce che il datore di lavoro «garantisce» la salute e la sicurezza del lavoratore e a tal fine consegna a quest’ultimo, nonchè al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. In assenza di specifiche deroghe previste dal legislatore, il datore di lavoro deve attenersi, inoltre, alle disposizioni del Testo Unico in materia di sicurezza (dlgs 81/2008), per quanto applicabili.

La modalità di svolgimento del rapporto in regime di lavoro agile comporta, in ogni caso, un necessario allentamento della possibilità di controllo del lavoratore e dei luoghi in cui quest’ultimo decide di svolgere la propria prestazione lavorativa e una conseguente necessità di maggiore responsabilizzazione del dipendente. Sul punto, correttamente, la legge prevede che il lavoratore debba cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Il testo approvato, inoltre, prevede che il lavoratore che svolge la sua prestazione in regime di lavoro agile all’esterno dei locali aziendali sia coperto dall’assicurazione Inail . La copertura riguarda anche gli infortuni che si verifichino durante il normale percorso dal luogo di abitazione a quello prescelto per la prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. Per tale ultimo caso, l’operatività dell’assicurazione è subordinata, oltre che alle condizioni previste dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria, al fatto che la scelta del luogo della prestazione, da parte del dipendente, sia stata dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e «risponda a criteri di ragionevolezza». Il criterio della “ragionevolezza” introdotto dalla disposizione rischia, tuttavia, di rappresentare uno strumento del tutto discrezionale da cui dipende la possibilità di indennizzo degli infortuni, fatto che potrebbe frenare l’utilizzo di questa modalità lavorativa.

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