Previdenza

Salvaguardata la rivalutazione del montante contributivo previdenziale

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di Pietro Gremigni

Il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.
In relazione alle regole introdotte dalla legge 109/2015, la circolare 167/2015 dell'Inps precisa che il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016 non subirà alcuna decurtazione e non sarà recuperata la differenza. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del Pil inferiore all'unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1.


Tasso di capitalizzazione 2013 – Bisogna partire dalla legge 335/1995 che prevede, nel conteggiare la quota contributiva della pensione, la rivalutazione del montante contributivo annuo accantonato tramite l'applicazione dei tassi di capitalizzazione, individuati dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
Di regola entro il primo trimestre l'Inps determina il tasso riferito ai due anni precedenti, in quanto l'anno di decorrenza della pensione e quello precedente non sono rivalutabili.
Per il 2014 il tasso ha avuto un risultato inferiore ad uno (0,998073), dato l'andamento negativo del Pil degli ultimi anni e, se applicato al montante maturato al 31 dicembre 2013, darebbe un risultato negativo con effetti di riduzione del montante da accumulare.
Per evitare, pertanto, andamenti decrescenti dell'importo del montante contributivo accumulato la legge 109/2015 ( di conversione del decreto legge 65/2015) ha stabilito che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione, non può essere inferiore a uno, salvo recupero da
effettuare sulle rivalutazioni successive.
Per l'anno 2013 il tasso di capitalizzazione sarà quindi uguale ad uno.


Tasso di capitalizzazione 2014 – Quando l'Inps ufficializzerà nel 2016 il tasso da applicare alla rivalutazione dei montanti del 2014, non procederà comunque al recupero delle differenze, così come garantito dalla clausola di salvaguardia prevista dalla legge 109/2015.
Per il 2016 il coefficiente annuo di capitalizzazione stimato, a normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto 65/2015, dovrebbe essere pari a 1,005331.
La quota negativa da recuperare negli anni successivi dovrebbe essere pari alla differenza tra uno e 0,998073, e quindi 0,001927.
Pertanto il tasso di capitalizzazione da stabilire nel 2016 (applicabile al montante contributivo nell'anno 2014) avrebbe dovuto essere pari alla differenza tra il tasso stimato (1,005331) e il recupero (0,001927). Il risultato sarebbe stato 1,003394.
Ebbene la clausola di salvaguardia normativa e la circolare 167 dell'Inps, stabiliscono il principio che nel 2016 il tasso da applicare sui montanti del 2014 sarà pari al valore reale e cioè (se confermato quello stimato) sarà pari a 1,005331.
Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del Pil inferiore all'unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1.

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