Contenzioso

Sanzioni civili e inadempimento contributivo, il principio dell’automaticità funzionale

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di Silvano Imbriaci

L'obbligo accessorio di pagamento delle sanzioni civili che segue l'inadempimento dell'obbligo contributivo trova in questa sentenza della Corte di cassazione, Sez. lavoro, 12 ottobre 2018, n. 25545 un interessante ambito di applicazione, in un'ipotesi di accertamento del datore di lavoro al versamento della contribuzione in misura piena a fronte della verifica della mancata partecipazione dell'apprendista alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste nei ccnl e proposte formalmente all'azienda da parte dell'amministrazione competente.

Sul punto, erano in vigore – fino al Dlgs n. 167 del 14 settembre 2011, due differenti norme: l'art. 16, II comma della legge n. 196/1997, dedicato alle conseguenze sulla mancata partecipazione dell'apprendista alla formazione esterna, con l'indicazione espressa della mancata applicazione delle agevolazioni contributive (senza altro aggiungere); l'altra norma (articolo 53 del Dlgs n. 276/2003) prevedeva invece, al penultimo comma, l'ipotesi dell'inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative. In questo caso, oltre alla maggiorazione nel pagamento di contribuzione nell'importo corrispondente alla differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, la norma esclude espressamente l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

La rilevanza della pronuncia non riguarda tanto i profili applicativi delle norme (entrambe abrogate). Quanto il fatto dell'insorgenza automatica dell'obbligazione per sanzioni anche nelle ipotesi in cui la norma non lo dica espressamente. Partendo dal presupposto che la fattispecie fosse da inquadrare nell'inadempimento della formazione esterna (cfr. art. 16 II comma cit.) la Corte d'appello aveva infatti ritenuto non applicabile alcuna sanzione civile, proprio perché la norma, anche se non lo escludeva espressamente, come nel caso dell'articolo 53, in ogni caso nulla diceva sulle sanzioni e quindi doveva presumersi che l'unica conseguenza della mancata formazione fosse il pagamento della contribuzione in misura piena.
Ma così non è secondo la Sezione Lavoro. La decadenza del datore di lavoro dal pagamento della contribuzione agevolata (e questo riguarda tutte le ipotesi di benefici contributivi) non implica l'esclusione di sanzioni civili. L'obbligazione relativa alle sanzioni civili (o somme aggiuntive) prevista da ultimo dall'articolo 116 della legge n. 388/2000, non ha natura di sanzione amministrativa, in quanto costituisce una conseguenza automatica del fatto oggettivo dell'inadempimento (o del ritardo), legalmente predeterminata, e avente la funzione di rafforzare l'obbligazione contributiva, presumendo in caso d’inadempimento di questa il verificarsi di un danno nei confronti dell'Istituto. Per questo le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dei contributi e sono soggette al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. n. 8814/2008), tanto è vero che l'atto di messa in mora volto al pagamento della contribuzione ha effetto anche per la corrispondente obbligazione a titolo di somme aggiuntive. Pur trattandosi di obbligazione accessoria, quella per sanzioni civili non va però confusa con il naturale pagamento degli interessi civilistici (inapplicabilità relativo termine di prescrizione). Questa omogeneità di fondo, accompagnata alla automaticità funzionale dell'obbligazione sanzionatoria rispetto quella contributiva, porta la Corte a confermare l'obbligo sanzionatorio anche in assenza di una specifica previsione di legge che lo preveda (occorre una esclusione espressa). L'ordinamento, in effetti, presenta alcune ipotesi similari. Basti pensare, nel caso di obbligazione solidale contributiva in materia di appalti (articolo 29 del Dlgs n. 276/2003), all'obbligo di pagamento delle sanzioni civili, oggetto di esplicita esclusione a far data dal 10 febbraio 2012 (entrata in vigore dell'articolo 21, primo comma, del Dl n. 5/2012, n. 5, convertito in legge n.35/2012). Anche in questo caso, a fronte dell'espressa esclusione dell'obbligo a partire da una certa data, per le inadempienze che interessano il periodo precedente, l'obbligazione sanzionatoria si applica in via automatica, in quanto la formulazione originaria dell'articolo 29, secondo comma citato, deve essere letta nel senso di ricomprendere sia i contributi in senso proprio, sia le sanzioni applicabili ex lege (orientamento pressoché dominante nella giurisprudenza di merito: cfr. Corte d’appello di Milano, n. 1742/2017) .

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