Agevolazioni

Sblocca Italia, ossigeno per assunzione giovani e ammortizzatori in deroga

di Luca Vichi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262/2014 la Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 di conversione del DL n. 133 del 12 settembre 2014 (Sblocca Italia). L'articolo 40 della norma citata stabilisce:
- un incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
- un incremento della dotazione di cui alla lettera b), comma 12, articolo 1 del D.L. n. 76/2013 per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (regioni diverse da Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).


L'agevolazione per le assunzioni di giovani
Come si ricorderà l'articolo 1 del D.L. n. 76/2013 ha introdotto un incentivo, nel limite delle risorse disponibili e non applicabile in caso di contratti di lavoro domestico, per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni aventi i seguenti requisiti.
- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate nel periodo 7 agosto 2013 - 30 giugno 2015. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di euro 650,00 per lavoratore assunto.
Tale incentivo spetta, per un periodo di 12 mesi, anche in caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni predette. Alla trasformazione deve comunque corrispondere, entro un mese, un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive previste dalla norma in commento.


Adempimenti dei datori di lavoro
Le istruzioni operative sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 131/2013. Per l'ammissione all'incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all'Istituto una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine;
- la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, a disposizione all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
L'iter può essere così schematizzato:
- entro 3 giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l'assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare;
- entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;
- entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore tramite l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicazione “DiResCo.”; l'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto dell'occupazione; l'autorizzazione dell'INPS diviene efficace qualora, nel termine previsto dalla norma, venga realizzato l'incremento netto dell'occupazione. In caso contrario il datore di lavoro deve astenersi dal fruire dell'incentivo.

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