Previdenza

Scambio telematico di informazioni tra Inps e casse previdenziali ai fini della ricongiunzione

Al via la procedura ma in una prima fase gli effetti saranno limitati

di Silvano Imbriaci

L'Inps ha adottato la deliberazione 56/2023 (19 aprile) con cui è stata approvato lo schema di convenzione-quadro tra Inps e Casse/enti previdenziali per lo scambio telematico di informazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 45/1990. Con il messaggio 1739/2023 vengono diramate le modalità di attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione.

L'articolo 1 della legge 45/1990 consente al lavoratore dipendente pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, di chiedere la ricongiunzione, di tutti i periodi di contribuzione accumulati presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (comma 1); analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi verso la gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista (comma 2).

Lo scopo della convenzione è quello di acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche sensibili e in forma disaggregata, che gli enti detengono per obblighi istituzionali, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, e contributive, nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito.

I servizi in cooperazione applicativa (descritti nell’allegato 1 della convenzione) variano a seconda che la cassa professionale svolga le funzioni di ente accentrante oppure tale funzione sia svolta da Inps. Nel primo caso, nell'operazione di richiesta telematica della certificazione o di verifica dello stato della certificazione, saranno veicolati il numero di protocollo della domanda, i dati anagrafici dell'interessato, o del superstite, l'esito della richiesta, lo stato e la sede di lavorazione. Nel caso in cui l'Inps sia l'ente accentrante, allo stesso modo saranno messi a disposizione delle parti le informazioni sullo stato dei contributi versati e la descrizione dell'esito. Lo stesso nel caso di riesame e di notifica dell'esito dell'operazione di ricongiunzione.

In una fase di prima attuazione, lo scambio telematico riguarderà esclusivamente la richiesta, da parte della cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all'Inps e l'invio dello stesso da parte dell'istituto. Le altre fasi saranno implementate a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna parte firmataria e dei relativi colloqui telematici, previa comunicazione a mezzo Pec da parte dell'istituto a ciascuna cassa stipulante.

Una importante precisazione riguarda il trattamento dei dati. Infatti, con la convenzione si mettono a disposizione delle parti dati di natura personale, anche appartenenti alle categorie individuate dagli articoli 9 e 10 del regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (articolo 9: dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale, oppure di tipo genetico, o biometrico intesi ad identificare in modo univoco una persona, oppure ancora i dati relativi alla salute, o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona; articolo 10: dati relativi alle condanne penali e ai reati).

Per tale motivo, l'approvazione della convenzione comporta il rispetto delle disposizioni che il regolamento Ue impone per la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò comporta la predisposizione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali, oltre all'individuazione di un responsabile della convenzione per ciascuna delle parti che aderiscono alla stessa, con le funzioni di rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti per la gestione del documento convenzionale e di un referente tecnico (sempre per ciascuna parte) responsabile della gestione operativa dei servizi oggetto della convenzione a cui potranno essere comunicati eventuali errori e/o disservizi di natura tecnica e operativa.

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