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Scatti di anzianità: CCNL metalmeccanici industria

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di Rossella Quintavalle

La domanda

Un dipendente assunto il 27 maggio 2003 con livello 5S del ccnl metalmeccanica industria matura 5 scatti di anzianità pari ad euro 162,15; nel mese di aprile 2015 gli viene riconosciuto un passaggio di livello dal 5S al 6 livello. Si chiede se l'importo degli scatti deve essere adeguato al livello 6, nello specifico 36,41*5 pari ad euro 182,05?

Il CCNL metalmeccanici industria oggi vigente, stabilisce all’articolo 6 che il lavoratore, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, avrà diritto a titolo di aumento periodico di anzianità ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa decorrente dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Le modalità di calcolo degli scatti nel passaggio di livello è mutata a decorrere dal 2008, successivamente al rinnovo contrattuale del 20 gennaio 2008, quando le parti hanno concordato la c.d. "parificazione operai impiegati" realizzata attraverso l'unificazione delle discipline normative relative ai lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato, con la conseguenza che i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi. A decorrere dal 1º febbraio 2008, pertanto, in caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore, oltre a conservare l'anzianità di servizio precedente, e di conseguenza il numero degli scatti maturati, si vedrà riconoscere il valore degli scatti corrispondente al nuovo livello di inquadramento, diversamente dai meccanismi di assorbimento percentualizzato precedentemente disciplinati. In riferimento al quesito posto, dunque, al lavoratore dovrà essere corrisposto, per i cinque scatti di anzianità maturati in azienda, l’importo di euro 182,05, calcolato in base ai valori degli scatti del 6 livello per 10 anni di servizio. Si rammenta inoltre che gli aumenti periodici non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

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