Contrattazione

Scuole private Aninsei, sottoscritto l’accordo per il personale docente non abilitato assunto a termine

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di Paola Sanna

Il 13 giugno 2022 si è riunita la Commissione paritetica nazionale composta da Aninsei, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Snals Confsal per sottoscrivere il verbale di accordo che disciplina il trattamento normativo per il personale docente non abilitato assunto a termine, nonché per inserire un'omissione rilevata nell'articolo 1 del vigente Ccnl.

Le novità in materia di tempo determinato

La Commissione paritetica, preso atto che la norma in materia di durata del contratto a termine ha ridotto il limite da 36 a 24 mesi e imposto l'individuazione di una causale in presenza di durate superiori a 12 mesi, ovvero in caso di rinnovo di contratto, ha previsto quanto segue.

L'accordo definito nell'incontro dello scorso 13 giugno sostituisce e integra il precedente accordo del 13 febbraio 2018 rivolto ai docenti non abilitati in servizio e, recependo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 148/2011 - che permette alla contrattazione di formulare specifiche intese rispetto al tempo determinato - stabilisce che la durata massima di queste tipologie di contratto a termine può essere di 84 mesi, finalizzati all'espletamento ed al superamento delle procedure di abilitazione.

L'intera disciplina è comunque vincolata alle reali esigenze delle singole scuole paritarie, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla circolare del Miur del 29 ottobre 2001, che prevede l'attivazione di assunzioni a termine di personale in possesso del prescritto titolo di studio, solo laddove sia rilevata un'effettiva carenza di personale abilitato.

Va altresì segnalato che, nel pieno rispetto della ratio del provvedimento contrattuale in analisi, superati i primi 36 mesi ogni successivo contratto stipulato in deroga diventa a tempo indeterminato dal momento del superamento del percorso di abilitazione da parte del docente.

La correzione al testo contrattuale

All'articolo 1 parte II del Ccnl in vigore per il triennio 2021-2023, nell'elenco delle attività svolte dalle imprese educative, formative o scolastiche destinatarie del Ccnl, vanno ricomprese anche le Università private.

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