Previdenza

Se si lavora all’estero contributi minimi non sufficienti per il diritto alla pensione

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di Fabio Venanzi

Il pagamento dei contributi minimi alla Cassa commercialisti non comporta automaticamente il riconoscimento della prestazione pensionistica in assenza di redditi dichiarati in Italia. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 19920/2015 depositata ieri.

La Cnpadc ha proposto ricorso contro la sentenza di una Corte territoriale che ha riconosciuto valore di presunzione semplice in ordine all'esercizio dell'attività professionale per l'iscrizione alla Cassa e al versamento dei contributi minimi poiché la Cassa stessa – a parere della Corte - aveva omesso di effettuare il controllo sull'effettività dell'iscrizione del pensionato. Inoltre la normativa di riferimento non prevede alcuna esclusione in ordine alla territorialità della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, l'iscritto ha svolto la propria attività in Svizzera. Secondo il Regolamento comunitario 1408/1971 il lavoratore è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. A tal riguardo, anche se la Svizzera non fa parte dell'Unione europea ne applica gli stessi regolamenti.

Qualora la persona esercita un'attività non salariata in due o più Stati membri – come nel caso del dottore commercialista – è soggetta alla legislazione dello Stato nel cui territorio risiede se esercita lì parte della sua attività. In caso contrario sarà assoggettato alle regole del territorio in cui esercita la sua attività principale.

La decisione della Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell'individuazione del regime previdenziale applicabile al caso in esame, se cioè quello italiano o di altro Stato, considerando altresì anche le diverse scansioni temporali del dove e quando è stata svolta l'attività da commercialista.

La Suprema corte ha accolto il ricorso proposto dalla Cassa, ritenendo l'attività svolta nel precedente grado di giudizio del tutto insufficiente stante la genericità dei rilievi e l'assenza nella normativa italiana di una esclusione in ordine alla territorialità della prestazione lavorativa.

La sentenza che vi allego 19920

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