Se si lavora di domenica, ore di Cigo da integrare nel giorno di riposo
Le aziende che svolgono attività lavorativa di domenica, con previsione del riposo in altro giorno della settimana, in caso di ricorso alla Cigo devono trasferire nel giorno di riposo infrasettimanale le ore da integrare lavorabili di domenica per mantenere invariato il numero delle ore di cassa integrazione della settimana. Lo hanno sostenuto i tecnici Inps nell’abituale confronto con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Questa soluzione scaturisce dalla rigidità dello schema di calendario contenuto nel programma informatico di Cigo, che prevede un’articolazione lavorativa fissa dal lunedì al sabato.
Sempre in tema di cassa, i tecnici dell’Istituto – in linea con le previsioni di cui al Dlgs n. 148/15, che vincola la fruizione della cassa all’unità produttiva - hanno ribadito la necessità che la domanda sia associata a una singola unità produttiva, negando – quindi – la possibilità di includere in un’unica istanza più unità produttive anche se facenti capo alla medesima matricola aziendale. Inoltre, i tecnici dell’Istituto hanno rimarcato l’importanza di monitorare la situazione delle settimane di cassa fruite, affinché i conguagli delle prestazioni per Covid confluiscano in UniEmens con i codici corretti, considerato che le autorizzazioni per Covid che superano i limiti ordinariamente previsti della normativa di riferimento (52 settimane nel biennio mobile per la cassa e 26 per il Fis) come già reso noto in precedenza (cfr. messaggio Inps n. 1997/20), sono a carico di apposito finanziamento statale.
Un’altra interessante risposta è stata fornita in merito alle modalità di compilazione del quadro “E” della domanda di cassa allorquando, per la medesima qualifica, siano presenti in azienda sia lavoratori full time,sia part time. Sul punto, i rappresentanti dell’Inps hanno asserito che tra i beneficiari vanno ricompresi tutti i lavoratori riconducibili alla stessa qualifica (quelli a tempo pieno e quelli a tempo parziale); il campo relativo alle ore di casse, va valorizzato indicando il totale complessivo delle ore oggetto d’integrazione per il periodo richiesto. La sezione relativa all’orario contrattuale va redatta avuto riguardo alle ore contrattuali settimanali per qualifica in base all’orario intero come contrattualmente definito, tenendo presente tuttavia che, in caso di concomitante esistenza di più contratti con orari differenti per la stessa qualifica, occorre indicare un numero medio di ore contrattuali.
È stato inoltre ribadito che, nell’ipotesi di ricorso alla cassa con pagamento diretto della prestazione a carico dell’Inps, laddove nel mese per i lavoratori interessati fosse comunque dovuto il versamento di contribuzione (come nel caso del contributo di solidarietà ex lege 166/91), la denuncia aziendale va compilata in relazione alla contribuzione dovuta mentre il flusso individuale va valorizzato esclusivamente con il codice Lavstat Nr00, senza l’indicazione delle settimane e dell’evento figurativo.
Per quanto riguarda, infine, i lavoratori intermittenti che hanno accesso alla Cigd i consulenti hanno chiesto di precisare come individuare le ore medie settimanali, viste anche le diverse regolamentazioni emanate a livello regionale. L’Inps ha confermato quanto già asserito nel 2006 e ripreso oggi nella circolare 47/2020, ossia che l’integrazione salariale è concessa nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti. Vista l’esclusione delle Regioni nella gestione delle proroghe Cigd, voluta dal Dl 34/20 e l’affidamento della stessa esclusivamente all’Inps, la risposta va considerata valida con riferimento a tutte le realtà operative.