Serve il riscatto se la retribuzione part time è inferiore al minimale
Dopo più di quattro mesi di attesa, la circolare Inps 74/2021 ha tradotto in termini operativi le novità introdotte dalla manovra del 2021 in merito agli effetti pensionistici dei rapporti di lavoro part-time. In particolare, la legge 178/2020 ha scongiurato, a determinate condizioni, che non vi sia un danno per la maturazione del diritto pensionistico, per i lavoratori con contratto part-time con concentrazione dell'attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno (part-time verticali o ciclici).
Se prima di questo intervento normativo, le settimane non lavorate non garantivano l'accredito delle settimane utili al diritto a pensione (generando uno squilibrio rispetto ai part-time orizzontali, che lavorano tutti i giorni della settimana e tutte le settimane del mese, nonché anche rispetto ad alcuni settori, come quelli del pubblico impiego, già tutelati da normative specifiche), va specificato che il nuovo meccanismo di salvaguardia non è incondizionato.
Per prima cosa, il riconoscimento ai fini del diritto delle settimane contributive, opera solo per i periodi di lavoro per il periodo decorrente dal 30 ottobre 1984, data di entrata in vigore della originaria norma sui part time. In realtà, poi, l'accredito delle 52 settimane all'anno - necessarie per maturare l'intera annualità ai fini del diritto a pensione - avverrà solo se la retribuzione accreditata nell'anno è pari all'importo minimale di retribuzione anno per anno stabilito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 463/1983. In caso contrario, Inps riconoscerà un numero di settimane rapportate fra quanto effettivamente percepito e il minimale settimanale pensionistico vigente anno per anno.
Nel caso di emolumenti retributivi inferiori al minimale l'accredito, dunque, la nuova norma non risolverà i vuoti contributivi dei lavoratori part-time. Questo particolare rende dunque ancora appetibile il riscatto (o i versamenti volontari, se attivati in corso di rapporto a tempo parziale) previsto dall'articolo 8 del Dlgs 564/1996, non solo per incrementare la futura pensione in termine di importo, ma anche per arrivare all'accredito dell'intera annualità contributiva.
La circolare - per avviare l'istanza di richiesta di accredito pieno della contribuzione ai fini del diritto dei lavoratori part time - richiede poi, sia nel caso di dichiarazione del datore di lavoro, sia nel caso della autodichiarazione del dipendente, una copia del contratto di lavoro a tempo parziale, anche nel caso dei rapporti di lavoro ormai esauriti. Tale elemento, che traduce la «idonea documentazione» citata dalla norma per i soli rapporti a oggi già chiusi, apre in realtà una serie di criticità operative per i lavoratori che, specie nel caso di rapporti part-time collocati nella metà degli anni '80, dovranno rintracciare scritture private redatte più di 35 anni fa.
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