Adempimenti

Sette anni la permanenza massima nel Fondo di solidarietà del credito

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di Pietro Gremigni

I datori di lavoro del settore credito per gli accessi al Fondo di solidarietà nel triennio 2017/2019 potranno fruire della riduzione del contributo di finanziamento del Fondo nel limite massimo di 25.000 lavoratori transitati nel Fondo.
Per l'assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà del credito, compreso quello cooperativo, con decorrenza compresa nel periodo 2017-2019, il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà è pari a 7 anni, anziché 5 anni come previsto in precedenza.
L'Inps ha emanato il messaggio 3267 del 9 agosto 2017, con il quale ha commentato il recente decreto 98998/2017 che ha attuato le novità previste a sua volta dall'ultima legge di bilancio.

Riduzione del contributo di finanziamento - Per gli accessi al predetto Fondo di solidarietà del triennio 2017-2019 è prevista per i datori di lavoro interessati la riduzione del contributo di finanziamento entro, però, il limite di 25.000 lavoratori.
La norma riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all'interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) che siano coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione.
La riduzione è pari:
- per gli accessi del 2017 all'85% dell'importo equivalente alla somma della Naspi e della contribuzione figurativa;
- per gli accessi 2018 e 2019 all'50% dell'importo equivalente alla somma della Naspi e della contribuzione figurativa.
L'importo della contribuzione decresce dal 4° mese in poi in linea con la decrescita progressiva della Naspi.
La contribuzione correlata a favore degli enti di previdenza cui è iscritto il lavoratore da parte del datore di lavoro continua a essere interamente versata.

Monitoraggio - In considerazione del numero limitato di lavoratori cui si può applicare la riduzione del finanziamento, l'Inps provvederà a monitorare gli accessi al Fondo tramite il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro. Per le domande trasmesse oltre i due mesi dalla predetta data di cessazione, si avrà riguardo anche alla data di presentazione della domanda.

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