Sgravio a seguito di sostituzione maternità
Il comma 118 e seguenti dell’unico articolo della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 ha introdotto un nuovo tipo di agevolazione molto appetibile per i nuovi assunti a decorrere da gennaio 2015 al fine di promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma comune del contratto di lavoro e creare nuovi posti di lavoro. Il beneficio consiste nell’esonero contributivo dei contributi a carico datore di lavoro per 36 mesi. Tra i requisiti essenziali al fine della fruizione dello sgravio, quello dell’assenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e l’assenza di occupazione a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge (ott.-dic. 2014) presso il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società controllate o a questi collegate ai sensi dell’articolo 2539 cc., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. La stessa norma prevede inoltre che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS, intervenuta successivamente con la circolare n. 17/2015, ha specificato che l’esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012, confermando nel contempo la cumulabilità con altri tipi di incentivi che assumono natura economica. Tali indicazioni sono state ultimamente riconfermate nella circolare INPS n. 178 del 3/11/2015. Ad ogni modo, la “cumulabilità” rileva allorquando si fruisce di agevolazioni contributive per lo stesso periodo, mentre nel caso in esame si tratta di precedenti agevolazioni contributive, diverse da quella commentata. Esposto quanto sopra si può confermare che l’aver già fruito per la stessa lavoratrice dello sgravio contributivo per sostituzione di altra lavoratrice in maternità, non è di ostacolo alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato con riconoscimento del diritto all’esenzione triennale contributiva (allo stato attuale entro il 2015), né tantomeno lo è l’eventuale successivo scatto di livello.