Adempimenti

Sgravio triennale e agevolazioni per aziende agricole: l’Inps chiarisce la compatibilità

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di Luca Vichi

Con il messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015 l'Inps ha chiarito la compatibilità tra l'esonero triennale di cui alla Legge 190/2014 e le riduzioni contributive previste dalla Legge 67/1988 per le aziende agricole operanti in zone montane e svantaggiate.


Sgravio contributivo triennale
Come si ricorderà la Legge 190/2014 ha introdotto uno sgravio contributivo triennale in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo, siano essi imprenditori o non imprenditori, che effettuino assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato ovvero trasformino a tempo indeterminato rapporti di lavoro a termine.
L'agevolazione:
- spetta a condizione che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato;
- non è applicabile se, nell'arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate;
- non è applicabile in caso di assunzione con contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.


Sgravio per le aziende montane e svantaggiate
Per quanto attiene lo sgravio previsto in favore delle aziende agricole montane e svantaggiate l'articolo 9 della Legge 67/1988 prevede le seguenti percentuali di agevolazione (applicabili a regime):
- 75% per le aziende operanti in aree di montagna particolarmente svantaggiate (dovuto il 25%);
- 68% per le aziende operanti nelle altre aree svantaggiate (dovuto il 32%).


I chiarimenti del messaggio n. 6533/2015
In conformità con il parere del ministero del Lavoro di cui alla nota prot. n. 12672 del 6 agosto 2015 l'Inps, nel messaggio in commento, precisa che:
- per le giornate lavorate in zona ordinaria (per le quali dunque non è prevista alcuna agevolazione ex Legge 67/1988), il datore di lavoro agricolo può beneficiare dell'esonero contributivo triennale di cui alla Legge n. 190/2014;
- per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate (per le quali al contrario risultano applicabili le agevolazioni ex Legge 67/1988), il datore di lavoro agricolo può fruire esclusivamente delle riduzioni contributive di cui all'articolo 9 della Legge 67/1988.

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