Sì al distacco dell’apprendista, ma solo se previsto nel piano formativo
La Direzione generale rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interessata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha sostanzialmente confermato l'orientamento fornito da quest'ultimo, con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018, in merito alla compatibilità tra il contratto di apprendistato ed il distacco, ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003.
Tuttavia, con la nota prot. 1118 del 17 gennaio 2019, il Ministero ha ritenuto opportuno puntualizzare i termini di legittimità del distacco, ponendo alcune condizioni da rispettare per garantire all'apprendista, inviato presso altro datore di lavoro, il regolare adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane, comunque, in capo al datore di lavoro.
In primo luogo, risulta necessario prevedere già nel piano formativo dell'apprendista la possibilità di distaccarlo presso altro datore di lavoro, facendo, altresì, riferimento alla formazione del lavoratore e al tutor aziendale. Rivestendo quest'ultimo un ruolo fondamentale per la formazione del lavoratore, la sua presenza risulta essenziale anche nel contesto produttivo del distaccatario, verificando puntualmente l'effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell'apprendista definito all'atto dell'assunzione.
Secondo questa logica, nella nota in commento vengono prospettate due soluzioni possibili per preservare la liceità del distacco. La prima vede il tutor “inviato” insieme all'apprendista presso il distaccatario. Tuttavia, tale ipotesi – a parere della scrivente – risulta di difficile realizzazione, soprattutto nel caso di aziende di modeste dimensioni. In alternativa, il Ministero propone l'individuazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario, che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell'apprendista. Soluzione, sempre a parere di chi scrive, molto più agevole. In realtà, già l'Ispettorato Nazionale del lavoro, nella citata nota del 2018, pur esprimendosi a favore della compatibilità del distacco dell'apprendista con la necessità di elargire una formazione adeguata a quest'ultimo, sottolineava l'importanza della figura del tutor in grado di garantire l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.
Altro “paletto” posto nella nota in commento, per prevenire possibili situazioni elusive, nonché evitare che le finalità della tipologia contrattuale in argomento possano essere pregiudicate, consiste nella temporaneità dell'inserimento dell'apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto. In altre parole, il distacco deve avere una durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo di apprendistato. Tale precisazione, aggiunge la Direzione generale rapporti di lavoro, risulta doverosa, in quanto il datore di lavoro potrebbe altrimenti motivare il distacco unicamente con la necessità di impartire la formazione al lavoratore, con la conseguenza di avere interesse a far coincidere la durata del distacco con quella del contratto di apprendistato. A questo punto, infatti, l'effetto sarebbe quello di delegare gli aspetti formativi di tale contratto interamente ad un soggetto terzo rispetto all'effettivo datore di lavoro.
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di Filippo Maria Giorgi