Rapporti di lavoro

Sicurezza antincendio: varato il nuovo programma ministeriale per l’adeguamento di università e istituzioni per l’alta formazione

di Mario Gallo

La normativa sulla sicurezza sul lavoro è per sua natura magmatica e in continua evoluzione; in particolare, uno dei suoi ambiti in cui tale caratteristica risulta più evidente è quello, delicatissimo, della sicurezza antincendio che, recentemente, si è arricchito di un nuovo importante tassello con l'emanazione del decreto del ministero dell'Interno 25 agosto 2022.

Il provvedimento, pubblicato qualche giorno fa in Gazzetta Ufficiale, stabilisce, infatti, una serie articolata di prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenuto conto anche di quanto prevede il Testo unico della sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

La programmazione delle scadenze e degli adempimenti

In particolare, il decreto, emanato di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca, tenuto conto della realtà che caratterizza tali attività, prevede che i responsabili delle stesse che non sono ancora adeguate alla normativa, sono tenuti a conformarle ai requisiti di sicurezza entro i termini temporali e secondo le modalità previste dall'articolo 1. Tale norma, infatti, stabilisce un articolato programma e la prima scadenza fondamentale è fissata al 31 dicembre 2023, termine entro il quale i responsabili delle predette attività, assoggettate al certificato di prevenzione incendi (Cpi) e rientranti nelle categorie B e C del Dpr 1° agosto 2011, n. 151, sono tenuti a richiedere al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività, fatta salva, se del caso, l'acquisizione del parere in caso di deroga di cui all'articolo 7.

Entro il 31 dicembre 2024 devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del ministro dell'Interno del 26 agosto 1992 e, entro lo stesso termine, deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la Scia (cfr. articolo 4 del Dpr 151/2011), attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal citato decreto del ministro dell'Interno del 26 agosto 1992.

Designazione degli addetti antincendio e rifiuto della nomina

A conti fatti, quindi, datori di lavoro e responsabili di tali attività avranno a disposizione circa due anni per la completa messa a norma delle strutture e durante questa fase transitoria l'articolo 2 detta una serie di misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture.

Tra queste, ad esempio, spicca il potenziamento del numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attività.

Sotto tale profilo va precisato che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione di addetto antincendio e «...devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva» (articolo 43, comma 3, del Dlgs 81/2008).

Pertanto, solo in presenza di un giustificato motivo derivante, ad esempio, da un giudizio d'idoneità alla mansione con limitazioni espresso dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del Dlgs 81/2008, il lavoratore o la lavoratrice potranno legittimamente rifiutare la nomina senza incorrere, così, anche nelle sanzioni disciplinari.

Va precisato, infine, che le nuove disposizioni del decreto del ministero dell'Interno 25 agosto 2022 sono in vigore dallo scorso 9 settembre.

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