Sicurezza del lavoro e decadenza del superbonus: ancora in chiaroscuro la disciplina sulle violazioni
I benefici fiscali si intrecciano con le norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione determina il serio rischio della possibile decadenza degli stessi
Il dibattito accesissimo sulla rimodulazione della disciplina relativa al tanto discusso superbonus 11o continua ancora senza sosta; diversi sono le modifiche che emergono dal disegno della legge di bilancio 2023, ma la volontà di fondo è quella di lasciare ancora attivo tale strumento, sia pure con alcuni ulteriori vincoli.
Tuttavia, molto spesso si dimentica che tali benefici fiscali s'intrecciano anche con le norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro; la violazione delle norme antinfortunistiche determina, infatti, il serio rischio della possibile decadenza degli stessi, con gravi danni per i committenti.
Tutela delle condizioni di lavoro e decadenza dal beneficio fiscale
E proprio su questo profilo, così delicato, che si attendeva un intervento del legislatore che almeno finora, però, è mancato; pertanto, al momento occorre fare riferimento al Decreto del ministero delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, contenente il Regolamento attuativo e le procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, che prevede la decadenza dal beneficio anche in caso di «violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente».
Invero, la portata di questa norma, che riguarda anche le violazioni in materia contributiva, non è mai stata del tutto chiara sul piano applicativo in quanto, almeno da un punto di vista letterale, sembra che la decadenza dal beneficio scatti quando è commessa una violazione delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro a prescindere dalla gravità della stessa.
Tale indirizzo interpretativo sembra, peraltro, confermato anche dallo stesso ministero delle Finanze nella circolare 11 maggio 1998, n. 121, nella quale ha affermato lapidariamente che «Qualora nell'esecuzione dello specifico intervento presso l'unità immobiliare siano violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro… il contribuente perde il diritto alla detrazione».
Orientamenti ministeriali recenti
In merito un qualche ulteriore elemento utile di orientamento, più recente, si può ricavare dalla posizione interpretativa assunta dal ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), che rispondendo a una interrogazione parlamentare del 22 settembre 2021 (C.5/06701), circa la possibilità di esclusione, tra le ipotesi di decadenza, delle violazioni di lieve entità da parte dell'impresa appaltatrice ha precisato che, in effetti, per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia (quindi superbonus compreso) è necessaria l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Decreto Semplificazioni bis e violazioni meramente formali
Tuttavia, il Ministero ha anche sottolineato che con il Dl 77/2021 (decreto Semplificazioni bis") è stato introdotto il comma 5-bis nell'articolo 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) in base al quale le violazioni «… meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata».Inoltre, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto d'irregolarità od omissione.
Tale previsione, quindi, attenua la portata della decadenza in tale ambito, ma non bisogna illudersi: sono molte ridotte, infatti, le ipotesi nelle quali la violazione delle norme antinfortunistiche possono essere considerate come «meramente formali».Tra queste, forse, potrebbe ad esempio rientrare l'omessa comunicazione all'Inail del nominativo del Rls (articolo 18 del Dlgs 81/2008) e qualche altra ipotesi marginale ma già, ad esempio, l'omessa notifica preliminare del cantiere agli organi di vigilanza, nei casi previsti dall'articolo 99 del Dlgs 81/2008, rappresenta una violazione certamente non formale ma sostanziale che determina la decadenza del superbonus.Insomma, è molto concreto il rischio che una violazione in materia di sicurezza possa comportare la perdita del beneficio e, al tempo stesso, anche l'eventuale attivazione dell'azione di rivalsa del committente sull'impresa esecutrice e il coordinatore per il danno patito.