Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro: le tutele del Testo unico si applicano anche ai clienti delle attività commerciali

di Mario Gallo

La complessa disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, contenuta nel Dlgs 81/2008, com'è noto è finalizzata a tutelare i lavoratori subordinati (articolo 2094 codice civile) e gli equiparati agli stessi dell'articolo 2, comma 1, lettera a.
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni nella giurisprudenza della Cassazione si sta consolidando un orientamento interpretativo, non condiviso da una parte della dottrina, secondo il quale le norme in materia di sicurezza sono finalizzate anche alla tutela degli estranei comunque presenti all'interno di un luogo di lavoro.
Sotto tale profilo appare emblematica, quindi, la sentenza di Cassazione, sezione IV penale, 20 gennaio 2023, n. 2308, che rafforza ulteriormente tale filone e consente di compiere anche alcune riflessioni.
Il caso affrontato questa volta dai Giudici di legittimità riguarda un infortunio avvenuto nel 2014 all'interno di un negozio di abbigliamento; una persona, a quanto sembra di capire una cliente, uscendo da tale locale aveva impattato violentemente con il volto sulla parte chiusa della vetrina ed aveva così riportato la frattura del setto nasale.
Dagli accertamenti compiuti è emerso che sulla vetrina non vi era indicazione alcuna della presenza del vetro e, per tale motivo, è stata ritenuta responsabile la titolare dell'attività commerciale in quanto per colpa, negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa di prevenzione infortuni sul lavoro ha omesso di attuare un adeguato sistema di segnalazione della parete vetrata posta all'ingresso del suo esercizio commerciale.
In particolare, la Corte di Appello di Milano, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha condannato la titolare alla pena di mesi uno di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) per il delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 codice penale in relazione all'articolo 63, allegato IV punto 1.3.6 del Dlgs 81/2008.
L'imputa ha così proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei Giudici di merito sotto diversi profili; la Cassazione ha, tuttavia, respinto il ricorso ritenendolo inammissibile.
In particolare, secondo i giudici i Giudici di legittimità oltre le testimonianze raccolte le fotografie dimostravano che davanti alla vetrina non vi erano né tavolino, né manichino che impedissero ai clienti di urtare contro il vetro nell'uscita.
Pertanto, sempre secondo i giudici è stato dimostrato che l'imputata ha violato l'articolo 63, allegato IV punto 1.3.6 del Dlgs 81/2008, che va ricordato stabilisce, tra l'altro, che le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi.
Di conseguenza, la condotta omissiva della titolare ne ha radicato la responsabilità penale anche se, nel caso di specie, si trattava di una utente.
Infatti, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.
Pertanto, ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, del codice penale, sempre che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Cassazione penale 2343/2014; 23147/2012).

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