Sisma centro Italia, ripresa dei versamenti con obbligo dubbio per il sostituto
Il 16 gennaio scade il termine per versare la prime delle 60 rate delle imposte sospese per effetto del decreto ministro dell'Economia 1° settembre 2016 e Dl 189/2016, a causa degli eventi sismici che hanno interessato Abruzzo, Lazio, Molise, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
Secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 11, del Dl 189/2016, la ripresa dei versamenti delle imposte sospese fino al 31 dicembre 2017 può infatti avvenire entro il 16 gennaio 2019 in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili. Ai percettori di redditi di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, la medesima norma, a seguito della modifica introdotta dal DL 55/2018, riserva l'ulteriore possibilità di richiedere al proprio sostituto d'imposta di operare la ritenuta nonché di versarla.
In pratica il Dl 189/2016 ripropone lo stesso schema che per la prima volta era stato previsto in occasione del sisma Abruzzo del 2009, secondo cui la ripresa dei versamenti può avvenire anche con il tramite del sostituto d'imposta. Mentre per il sisma Abruzzo fu l'agenzia delle Entrate nella circolare 44/2010 a prevederlo, per il sisma del Centro Italia del 2016 è stata la stessa norma a disporlo, prevedendo che «su richiesta del lavoratore…la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta».
Il tenore letterale della norma, che utilizza l'espressione «il sostituto può», lascia il dubbio sul fatto che quest'ultimo sia o meno obbligato a dar seguito all'eventuale richiesta del lavoratore di operare la ritenuta dei tributi sospesi e di provvedere al relativo versamento. In occasione della precedente esperienza del sisma Abruzzo, l'agenzia delle Entrate, nella circolare 44/2010, specificò che si trattava di una facoltà per il sostituto e non di un obbligo, e che pertanto quest'ultimo poteva legittimamente rifiutarsi di farlo.
Non è stato di aiuto in tal senso neppure il recente parere di consulenza giuridica 5/2018 fornito il 21 dicembre 2018 dall'agenzia delle Entrate, a seguito di un quesito sottopostogli da un Caf. Alla domanda sul ruolo coperto dal sostituto nella ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, l'amministrazione finanziaria ha risposto limitandosi a riprodurre il testo letterale delle norma, senza cioè chiarire se il sostituto possa rifiutarsi di adempiere, applicando quindi la stessa regola prevista in occasione del sisma Abruzzo.
Considerata la non ordinarietà di questa modalità di ripresa dei versamenti, che per la seconda volta coinvolge il sostituto (e questa volta con previsione di legge), sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'amministrazione.
Nella risposta di consulenza l'Agenzia ha altresì illustrato le modalità con cui il versamento deve essere effettuato da parte del sostituto, e cioè utilizzando gli ordinari codici tributo delle ritenute (per esempio 1001), indicando il mese corrente in cui la ritenuta è stata operata a seguito della ripresa dei versamenti, e come anno di riferimento, l'anno d'imposta originario a cui si riferisce il pagamento dei tributi sospesi. Anche queste indicazioni, in quanto diverse da quelle fornite per la ripresa dei versamenti del sisma Abruzzo, generano qualche dubbio in quanto l'anno di imposta originario da indicare dovrebbe essere il 2017.