Sistemi di controllo
La norma di riferimento è l’articolo 4 della legge n. 300/1970, come recentemente modificato da parte del Jobs Act. Tale norma dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU, dalle RSA o dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui sopra possono essere installati previa autorizzazione della DTL o del Ministero del lavoro. Tale disposizione non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e agli strumenti per registrare accessi e presenze. Le informazioni raccolte ai sensi di quanto sopra sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto del cd. Codice della Privacy. Non vi è dubbio che il tesserino che sarebbe dato ai dipendenti, utilizzato ai sensi di quanto esposto dal lettore, costituisca uno strumento di controllo della prestazione, che andrebbe anzitutto giustificato quantomeno allegando esigenze organizzative e produttive nonché di tutela del patrimonio aziendale: dato che non vi sono RSU, è possibile contattare le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale esistenti a livello locale (es. provinciale) ovvero chiedere l’autorizzazione alla DTL. Nessun valore ha, invece, la liberatoria/autorizzazione da parte dei dipendenti (alcuni o tutti che siano).