Smart working dei genitori solo tramite accordo
La legge di Bilancio 2023 proroga il diritto solo ai lavoratori fragili
Dal 1° gennaio lo smart working ritorna alle regole vigenti prima della pandemia: l’accordo individuale torna a essere necessario per la generalità dei dipendenti (salvo che per i lavoratori fragili). La categoria maggiormente colpita da questo cambiamento è quella dei genitori con figli di età fino ai 14 anni, che nel 2022 ha beneficiato sia del regime semplificato previsto per tutti, sia della norma che assegna il diritto a svolgere il lavoro agile, a condizione che sia compatibile con l’organizzazione aziendale.
Per questi lavoratori, la possibilità di continuare a svolgere l’attività, in tutto o in parte, in modalità agile dipenderà dalla stipula di un accordo individuale con il datore di lavoro, contenente tutti i requisiti minimi previsti dalla legge 81/2017. Le imprese devono, quindi, attrezzarsi rapidamente, qualora intendano mantenere in vita questa forma di lavoro per i genitori con figli; qualora, invece, non vogliano confermare tale flessibilità organizzativa, non è richiesta formalmente alcuna comunicazione, anche se parrebbe opportuno informare i dipendenti della fine del regime speciale.
Anche nelle aziende dove vigono accordi sindacali che riconoscono il diritto dei genitori di figli under 14 a utilizzare lo smart working anche nel 2023, sarà necessario integrare l’intesa collettiva con l’accordo individuale, non essendo previsto nella normativa vigente alcun potere “sostitutivo” da parte degli accordi sindacali.
I datori di lavoro dovranno anche tenere conto dei criteri previsti dal decreto legislativo 105/2022 che, nel regolare le misure di conciliazione tra vita e lavoro, stabilisce alcune misure di favore per chi ha figli piccoli. In primo luogo, il decreto impone ai datori di lavoro di dare priorità alle richieste di smart working avanzate da chi ha figli fino a 12 anni o disabili, dai lavoratori disabili o che si prendono cura di altri familiari che hanno bisogno di assistenza.
Si tratta di una semplice priorità, che opera solo se e quando il datore di lavoro intende consentire lo smart working; una tutela diversa dalla norma appena scaduta che, invece, pur con il limite della compatibilità con le mansioni, assegnava un diritto soggettivo.
Il decreto 105/2022, inoltre, tutela i lavoratori che richiedono lo smart working, stabilendo che non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, come ritorsione per la richiesta.
Per effetto della legge di Bilancio 2023 che dovrebbe essere approvata oggi dal Parlamento, l’unica categoria per cui nel 2023 resta in vita un diritto soggettivo al lavoro agile, seppure fino al 31 marzo, è quella dei lavoratori fragili, cioè affetti da gravi forme di disabilità, i pazienti oncologici e gli immunodepressi, secondo le condizioni individuate dal decreto 4 febbraio 2022 del ministro della Salute. Il datore di lavoro deve consentire lo smart working anche assegnando mansioni diverse, senza alcuna decurtazione della retribuzione.