Società, il 2% all’Enpam su base ampia
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La norma, sottolinea la Cassazione, fa riferimento al «fatturato annuo» e non ai compensi: la disciplina è dettata dall’articolo 1, comma 39, della legge 243/2004: il fatturato annuo su cui si deve pagare il 2% è quello prodotto dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale dai medici e dagli odontoiatri con le società. Sempre l’articolo 1, comma 39, si preoccupa anche di attribuire a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale e specifica, in questo caso, che la società deve indicare i nominativi dei professionisti che hanno partecipato all’attività di produzione di fatturato, «attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale». Questa prescrizione - spiega la Corte - non avrebbe senso se la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società. I giudici difendono poi il presupposto del prelievo del 2%: «si è voluto evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l’attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale».
La legge 243/2004 è stata recepita dall’Enpam con delibera del 2005, nell’ambito dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile prevista dal decreto 509/1994 che impone di perseguire e garantire l’equilibrio di bilancio.
La sentenza 2005/17 della Corte di cassazione
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