Società in house, non è atto pubblico la graduatoria sul sito dell’agenzia interinale
La graduatoria provvisoria - pubblicata sul sito di un'agenzia interinale - per l'assunzione di dipendenti in una società in house del Comune non è atto pubblico.
Quindi in caso di illecita alterazione delle posizioni dei candidati, come dice la Cassazione con la sentenza n. 41421 di ieri , non può scattare il reato di falsità materiale in atto pubblico per il direttore del personale della società in house che abbia voluto favorire specifiche persone a danno di altri concorrenti al posto di lavoro.
Il caso
E anche se la lista è stata poi rimossa dalla nota società interinale Manpower per il direttore della società in house è comunque ravvisabile il tentato reato di abuso d'ufficio per cui il ricorrente è stato condannato con la conferma della Corte di cassazione.
Il suo ruolo di pubblico ufficiale è, infatti, fuori discussione per la Cassazione: la natura pubblicistica del servizio locale di trasporto gestito dalla società in house romana attribuiva al vertice aziendale il tratto di incaricato di pubblico servizio. Da cui deriva il tratto soggettivo per l'imputabilità e la condanna per abuso d'ufficio.
In questo caso, abuso solo tentato, poiché dall'illecita graduatoria, pubblicata su iniziativa dell’imputato nel sito dell'agenzia interinale non sono scattate le assunzioni concretando l’illecito vantaggio per i raccomandati.
La Cassazione ha, infine, respinto l'argomento difensivo secondo cui grazie all'attiva desistenza volontaria dell'imputato neanche il tentato abuso fosse ravvisabile. Infatti, l'imputato ha disposto l'annullamento della selezione solo dopo che i responsabili della Manpower avevano già rimosso la graduatoria falsa sostituendola con quella corretta.
La Cassazione fa un'articolata disamina sulla natura delle società totalmente partecipate dall'amministrazione pubblica suddividendo le funzioni di natura pubblica, alla cui realizzazione sono chiamate, dai rapporti di lavoro e dal reclutamento del personale al loro interno. E, spiega che se per la selezione dei propri dipendenti non è imposto dalla legge che avvenga per concorso pubblico, come previsto per i dipendenti pubblici, ugualmente vanno comunque rispettati i principi della trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Corte di Cassazione – Sentenza 41421/2018