Società in house, sanzioni disciplinari conciliabili
La facoltà di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, in base all’articolo 7 della legge 300/1970, trova applicazione per i lavoratori dipendenti di società in house a fronte di un provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.
Lo ha affermato l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 301/2021 di ieri, mentre con la precedente nota 289/2021 (non pubblicata ufficialmente sul sito dell’Inl) il campo di applicazione dei commi 6 e 7 dell’articolo 7 era stato riferito al licenziamento disciplinare.
Le note dell’Ispettorato sono state diffuse per rispondere a un dubbio sulla disciplina da applicare alle società in house, se pubblica o privatistica, ed eventuali eccezioni riguardanti quest’ultima. In via generale l’Ispettorato argomenta che, anche prima della riforma attuata con il decreto legislativo 175/2016, la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico e in house è sempre stata ancorata a quella del lavoro nell’impresa. Inoltre il decreto legislativo 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non indica le società in house tra quelle soggette alla sua applicazione.
Chiarito quindi che la disciplina applicabile è quella privatistica, l’Ispettorato non individua deroghe alla stessa per quanto riguarda la procedura in caso di sanzioni disciplinari. Anzi, alla luce dell’articolo 19 del Dlgs 175/2016, la nota afferma che si applica «il regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal legislatore», e al momento le deroghe riguardano solo assunzioni e retribuzione.
Di conseguenza, in caso di provvedimenti disciplinari si possono applicare le disposizioni dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 300/1970. Pertanto il lavoratore, al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare, può promuovere entro i 20 giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto o conferisca mandato, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato tramite l’Ispettorato territoriale del lavoro e la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.
Se il datore di lavoro, entro dieci giorni, non provvede a nominare il rappresentante nel collegio, la sanzione non ha effetto, mentre se ricorre all’autorità giudiziaria, la sanzione resta sospesa fino al giudizio di quest’ultima.
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