Socio di Srl con contratto di lavoro subordinato
Nelle società di capitali (cui appartiene la SRL) la dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i lavoratori legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità con soci amministratori ovvero soci di maggioranza di società di capitali , in via generale appare più semplice in quanto il rapporto stesso intercorre con la società (dotata di personalità giuridica) e non con i singoli soci (v. circolare Inps 179/1989). Qualche obiezione potrebbe essere mossa dall’Inps in ragione della quota di capitale sociale detenuta dalla moglie (45%), che ne farebbe un socio in grado di incidere in modo determinante sulla formazione della volontà sociale, ossia della volontà del soggetto (la SRL) cui dovrebbe viceversa essere subordinato in qualità di lavoratore dipendente (non si può essere dipendenti di sé stessi). Nella circolare Inps citata si ribadisce espressamente come sia necessario verificare il concreto assetto della società al fine di accertare se sussistano le condizioni per il riconoscimento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (ad esempio ove il parente convivente del lavoratore sia titolare di tutti i poteri sociali il rapporto, ancorché intercorso con la società, non è convalidabile). In aggiunta la riconoscibilità di un eventuale rapporto di lavoro subordinato deve soddisfare ai requisiti tipici della specifica tipologia lavorativa: ad esempio assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore/società, percezione di una retribuzione predeterminata assoggettata alle ritenute fiscali e contributive applicabili al lavoro dipendente ec..