Solidarietà difensiva, al via le operazioni di conguaglio sulle risorse 2020
Con la circolare 29 aprile 2022, n. 55, l'Inps ha dettato le istruzioni per il recupero delle agevolazioni contributive da parte delle imprese che al 30 novembre 2020 avessero stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del Dlgs 148/2015, nonché per quelle che avessero avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020.
Il beneficio è stabilito dall'articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996, convertito con modificazioni dalla legge 608/1996, e regolamentato dal decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, con cui ne sono state rideterminate modalità e regole di ammissione secondo il criterio della cronologia della presentazione delle domande.
La provvidenza è riconosciuta per la durata del contratto di solidarietà per un periodo comunque non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile e consiste in una riduzione del 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori coinvolti, se interessati da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
Il beneficio deve essere rapportato a ciascun periodo di paga compreso nell'arco temporale dell'autorizzazione alla sua fruizione. Atteso che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del singolo periodo di paga, l'agevolazione risulta applicabile nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva per ciascun lavoratore che, nel mese, abbia subito una contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% di quello contrattuale.
La riduzione contributiva è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (normativa sul Durc) e non trova applicazione: sul contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile; sul contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991; sul contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, ex articolo 1, commi 8 e 14, del Dlgs 182/1997.
L'Inps, ha altresì spiegato che, pur essendo l'agevolazione incompatibile con altri benefici contributivi, risulta cumulabile con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e dell'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.
L'Istituto ha infine precisato che alle aziende titolari dell'agevolazione verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di «Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996».
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con Dm del 7 ottobre 1993, le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione dell'atto di prassi, vale a dire entro il 16 luglio 2022.