Contrattazione

Somministrazione a termine senza causale per i lavoratori stabili

di Giampiero Falasca

Non c’è obbligo di causale e nessun limite di durata nei casi di invio in missione, con contratto di somministrazione a tempo determinato, di lavoratori assunti a tempo indeterminato da un’agenzia per il lavoro, perché, ricorda il ministero, il legislatore non ha apportato alcuna modifica alla normativa preesistente. Si applicano, tuttavia, i limiti percentuali (30% massimo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’utilizzatore) introdotti dal decreto dignità. Questo è uno dei dubbi a cui ha dato risposta il ministero del Lavoro con la circolare 17/2018, che affronta alcune incertezze interpretative relative alla nuova disciplina della somministrazione di manodopera dopo il Dl 76/2018.

Un altro dubbio riguarda il calcolo dell’anzianità di servizio in caso di utilizzo di somministrati: la circolare osserva che il periodo massimo di 24 mesi deve tenere conto tanto dei periodi con contratto a termine quanto dei periodi di somministrazione a termine. Una volta raggiunto il limite, il datore di lavoro non può più ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e categoria legale. Il ministero precisa che il computo dei 24 mesi deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine in somministrazione intercorsi tra le parti: devono essere calcolati, quindi, anche i rapporti di lavoro sorti prima del 14 luglio 2018. Questa lettura sembra molto rigida ma, in realtà, era abbastanza scontata, perché nessun elemento del Dl 87/2018 consentiva interpretazioni differenti.

Va peraltro osservato che il Dlgs 81/2015, anche dopo il decreto dignità, continua ad assegnare un ampio potere alla contrattazione collettiva per la definizione della durata massima del rapporto a termine (tanto diretto, quanto a scopo di somministrazione): nulla vieta, quindi, alle parti sociali di introdurre un criterio di computo teso a “sterilizzare” o azzerare alcuni periodi di lavoro (ad esempio, quelli antecedenti al 14 luglio), ai fini della durata massima.

La circolare chiarisce, altresì, la portata della norma interpretativa contenuta nella legge di conversione, secondo la quale, in caso di ricorso alla somministrazione, le causali si applicano esclusivamente con riferimento all’utilizzatore. Sulla base di tale norma, i contratti a termine a scopo di somministrazione svolti presso utilizzatori differenti non si cumulano ai fini del raggiungimento della soglia di 12 mesi da cui decorre l’obbligo della causale. Inoltre, il passaggio da un utilizzatore all’altro non è considerato come un rinnovo e, quindi, non comporta l’indicazione della causale. Resta fermo, tuttavia, il limite massimo di 24 mesi del rapporto con l’agenzia.

Infine, la circolare prende di mira le ipotesi di alternanza di contratti a termine diretti e missioni rese nell’ambito della somministrazione a tempo che coinvolgano lo stesso lavoratore e la stessa azienda: la successione di questi contratti viene considerata assimilabile a un rinnovo e, come tale, richiede la causale. Questa lettura pare finalizzata a prevenire condotte abusive, ma non si può escludere a priori che sussistano casi di successione lecita (in quanto slegata da finalità fraudolente) tra i due contratti. Per esempio un contratto a termine stipulato molti anni dopo una missione di somministrazione.

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