Sono sufficienti direttive generali e programmatiche a determinare un rapporto di lavoro
Nel caso di un lavoratore che assuma la responsabilità di una filiale, il potere datoriale di direzione può manifestarsi attraverso indicazioni generali e programmatiche. Questo è l'aspetto più interessante contenuto nella sentenza della Cassazione 21710/2016, con la quale è stato riconosciuto il rapporto di lavoro di natura subordinata di un responsabile di una filiale di call-center, anche se il datore di lavoro non ha mai esercitato nei suoi confronti il potere disciplinare, né ha mai fornito direttive per iscritto in ordine alla conduzione della struttura, né ha mai esercitato controlli quotidiani, ben potendosi gli stessi desumere dalle indicazioni generali di carattere programmatico.
Il ricorso alla Corte di cassazione è stato proposto una società, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva parzialmente accolto il gravame proposto dal lavoratore, e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma che da una parte aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra l'appellante e la società, dall'altra aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato oralmente allo stesso.
Dalla ricostruzione della vicenda è risultato che il lavoratore ha cominciato a svolgere le mansioni di responsabile dell'unità aziendale in sostituzione di una dipendente licenziata ed è stato presente tutti i giorni in ufficio rispettando un orario di lavoro più lungo rispetto a quello degli altri operatori: provvedeva a riferire in dettaglio circa l'attività svolta ricevendo, nel contempo, direttive sulla chiusura del call-center; in sintesi , operava come responsabile della struttura, attenendosi alle direttive della Società.
Con la sentenza 21710, la Cassazione ha ritenuto che, in ogni caso, la reclamata subordinazione non poteva essere esclusa per il solo fatto che non fosse risultato provato, da parte della società, l'esercizio del potere disciplinare, il quale non può che dipendere dalla sussistenza di un inadempimento che nella fattispecie non è stato neppure prospettato. Esso, tuttavia, può costituire indice sintomatico dell'autonomia del lavoro solo se significativa di una esclusione del potere stesso in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare.
Né, secondo la Corte territoriale, la subordinazione può essere esclusa perché non sarebbe emerso un controllo quotidiano e costante da parte del datore di lavoro, ben potendo questo manifestarsi attraverso indicazioni generali di carattere programmatico , allorquando – come nel caso in esame – il lavoratore assuma la responsabilità di una filiale o di una dipendenza dell'azienda.
In ogni caso la Cassazione, riferendosi a un orientamento consolidato, ha ritenuto che, avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, e ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, occorre fare riferimento ai criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, continuità della prestazione, osservanza di un orario predeterminato, versamento della retribuzione predeterminata a cadenze fisse, coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro. Si tratta di elementi che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione.
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