Sospensione CIGS e sostituzione con CIGO
L'Inps ha chiarito nella circ. n. 28/2021 (punto 8) che anche le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 12 settimane, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
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