Adempimenti

Sospensione dei termini di decadenza anche per il Fondo di garanzia

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di Silvano Imbriaci


A seguito della diffusione delle dettagliate indicazioni Inps sulla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di garanzia, già contenute nel messaggio 2084/2016, sono state molte le occasioni in cui l'istituto è dovuto ricorrere a precisazioni e integrazioni in funzione di una migliore gestione di una materia di per sé scivolosa, multiforme e fonte di una casistica sempre varia e a volte imprevedibile.

Ne sono un esempio l'ultimo messaggio in ordine di tempo (1627 del 15 aprile 2020) da leggersi unitamente alle indicazioni già contenute nel messaggio 3854/2019. Varie sono le questioni esaminate:

Originale o copia del titolo esecutivo
La questione riguarda la necessità, da parte del lavoratore che richieda l'intervento del fondo, di allegare il titolo esecutivo nel quale sia incardinato il proprio credito per Tfr e ultime mensilità, nell'ipotesi di datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali e quando sia necessaria la prova di un serio tentativo di esecuzione sul patrimonio individuale del datore di lavoro. Inizialmente l’istituto riteneva che non si potesse prescindere dalla produzione dell'originale del titolo esecutivo, valutando tale adempimento sulla base della possibile duplicazione di una concorrente attività esecutiva da parte del lavoratore. Già con il messaggio 3854/2019, tuttavia l'Inps ha ritenuto sufficiente la copia conforme del titolo esecutivo, da allegare poi alla quietanza firmata dal lavoratore per il successivo esercizio dell'azione di surroga. Con il messaggio 1627/2020 è stato precisato che, ai fini dell'istruttoria delle domande di intervento del Fondo, la corrispondenza all'originale della copia del titolo esecutivo (sulla cui base è stata tentata l'esecuzione forzata) possa essere asseverata non necessariamente dalla cancelleria, ma anche dal legale che abbia assistito e patrocinato il lavoratore nel procedimento per la formazione del titolo stesso.

Cessionari del credito
Tra gli aventi diritto cui è consentito l'accesso alle prestazioni del Fondo vi sono anche i cessionari del credito per Tfr del lavoratore. Nella domanda telematica la società deve inserire la dichiarazione relativa al fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito. Nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo (datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali), non è necessaria l'allegazione del modello SR 131, ossia la dichiarazione congiunta del lavoratore e del cessionario sulla consistenza del credito residuo. Rimane invece la necessità di allegare tale modulo nel caso in cui dal provvedimento di ammissione al passivo del fallimento non emerga chiaramente la quota di Tfr effettivamente spettante al cessionario.

Proroga termini e sospensione prescrizione/decadenza
Per consentire a tutti gli aventi diritto di riscuotere le somme erogate dall'Inps in caso di accoglimento della domanda, l'istituto precisa che qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l'esecuzione dei bonifici scada durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria dichiarata il 31 gennaio 2020 (6 mesi), le strutture territoriali Inps d'intesa con le filiali della banca convenzionata, prorogano il termine di 60 giorni fino alla data di cessazione dell'emergenza. Nella medesima prospettiva, per consentire un accesso più comodo alle prestazioni del fondo, l'Inps precisa che la sospensione di diritto nel periodo 23 febbraio / 1 giugno 2020 dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali si applica anche alle prestazioni erogate dal fondo di garanzia (Tfr e ultime mensilità), in accordo alla individuazione delle stesse, anche da parte della giurisprudenza, come prestazioni aventi natura previdenziale.

Recupero del credito retributivo dopo la cancellazione delle società dal registro imprese
La casistica riguarda i titoli ottenuti dai lavoratori dopo la cancellazione della società (datore di lavoro) dal registro imprese, o comunque notificati dopo tale data presso il legale rappresentante. In simili situazioni, per constatare l'esercizio di un serio tentativo di esecuzione forzata (articolo 2, comma 5, della legge 297/1982), trattandosi nella specie di un fenomeno successorio, l'attenzione del lavoratore dovrà essere rivolta ai soci delle obbligazioni sociali nei limiti della loro responsabilità patrimoniale. Se dunque, alla domanda di intervento del fondo di garanzia sia allegato un titolo (es. decreto ingiuntivo) notificato successivamente alla data di cancellazione della società, alla domanda dovrà essere allegata anche la notifica ai soci responsabili.

Sarà dunque necessario che sia dimostrato il tentativo di esecuzione nei confronti di tutti i soci nel caso di Snc e dei soci accomandatari nel caso di Sas. Nel caso di società di capitali, dal momento che i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, dovrà essere esperita l'esecuzione anche nei confronti dei soci che risultino, dall'esame dei bilanci, destinatari di distribuzione di quote o assuntori dei debiti della società (liquidazione). Naturalmente questo solo ove non risulti, in maniera non equivoca e oggettiva, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali: in tal caso si potrà prescindere dalla prova del tentativo di esecuzione forzata (Cassazione 9108/2007)

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