Sostituzione maternità lavoratrice autonoma
L’articolo 4, comma 5, Dlgs. 151/2001 prevede che nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti.