Stabilità 2016, i chiarimenti dell’Agenzia su Irpef e Irap
Come consuetudine a maggio inoltrato, trovano ufficializzazione le principali interpretazioni diffuse informalmente ad inizio anno dall'Amministrazione. È consuetudine introdotta dal sistema dal nostro quotidiano che, attraverso la stampa specializzata, si possano avanzare dubbi o richieste all'Amministrazione per ottenere risposte con velocità (ed efficacia) molto diverse rispetto ad interpelli o consulenze giuridiche. Gli orientamenti più significativi trovano, di norma, ufficializzazione tramite la codificazione nelle posizioni della prassi dell'Agenzia nella forma delle circolari; queste, benché vincolanti solo per l'Amministrazione, costituiscono un utile punto di riferimento per gli operatori sin dalla prossima redazione delle dichiarazioni dei redditi.
L'Agenzia delle entrate, con circolare 18 maggio 2016, n. 20/E ha esaminato alcune questioni di interesse dei lettori di questa testata ai fini Irap e Irpef che schematizziamo nel seguente modo.
Ai fini dell'Irap, la circolare non innova ma evidenzia i criteri relativi alla nuova deducibilità Irap (70% delle spese per i lavoratori stagionali). Il requisito necessario ai lavoratori per favorire l'accesso all'agevolazione è prossimo al connotato della "stabilità": devono essere assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti; vale a dire, impiegati effettivamente per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi. L'agevolazione, infatti, scatta a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto "utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti" (vale a dire con almeno una quantità di giorni che sia complementare a 120. La circolare chiarisce che, ai fini della verifica del computo del termine, possono essere considerati anche i contratti stipulati prima dell'introduzione della norma (1° gennaio 2016).
Viene, poi, esclusa da Irap, in quanto privo del presupposto dell'autonoma organizzazione, l'attività dei medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture; la condizione posta è che da quell'attività essi percepiscano più del 75% del proprio reddito complessivo. Secondo la circolare tale parametro deve essere riferito al solo reddito di lavoro autonomo prodotto dal medico, derivante sia dall'attività professionale esercitata presso la struttura ospedaliera sia dall'attività esercitata al di fuori della stessa.
Conclusione ragionevole e logica trattandosi di un tributo con una base imponibili parziale rispetto al reddito complessivo come definito ai fini delle imposte sui redditi.
Per connessione di argomento, si segnala l'esclusione dall'Irap delle attività agricole per le quali fino allo scorso anno era prevista l'applicazione dell'aliquota dell'1,90 per cento.
Le innovazioni relative all'Irpef coinvolgono il trattamento delle borse di studio "Erasmus e Erasmus plus" (borse di studio per la mobilità internazionale erogate agli studenti delle università e delle istituzioni Afam che partecipano al programma comunitario "Erasmus" nonché l'esenzione Irap per i soggetti che le corrispondono. La circolare n. 207//2016 estende l'esenzione alle erogazioni in favore degli studenti non universitari: non vanno tassate anche le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell'ambito dell'Erasmus Plus.
Un intervento civilistico connesso alla cessione di crediti fiscali connota e qualifica la puntualizzazione relativa all'ufficializzazione dell'assenza di un obbligo al subentro nel credito in luogo del pagamento dovuto ai contribuenti incapienti relativamente alla cessione della detrazione teoricamente spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici. La commercializzazione del credito a favore del fornitore che ha eseguito i lavori è uno strumento di monetizzazione di un credito fiscale che consente al fornitore che ha eseguito i lavori, di sostituirsi al contribuente legittimato e recuperare in dieci anni il beneficio senza poter accedere al rimborso.
Risparmio (energetico e) fiscale anche per gli interventi acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative: sono ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite.
Punto di attenzione anche per la stabilizzazione dell'art bonus, il regime fiscale agevolato che prevede un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.