L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Staff leasing e stabilizzazione

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di Alberto Rozza

La domanda

Avevo bisogno di conoscere con certezza i limiti delle assunzioni in staff leasing ed in particolare per i lavoratori svantaggiati. Limiti per contratto commerciale di stabilizzazione anche qui in particolare per la categoria degli svantaggiati. Limiti di proroghe per tempi determinati per lavoratori svantaggiati.

Secondo il comma 1 dell'art. 31 del D.lgs. 81/2015, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. L'articolo continua al comma 2 precisando che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato (…) di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro. Il fatto che la norma prenda in considerazione esclusivamente la somministrazione a tempo determinato porta ad escludere che tale esclusione dal computo possa essere estesa anche allo staff leasing (si veda anche il punto 2.3 della circolare del Ministero del lavoro n.17/2018). Infine, in merito ai limiti delle proroghe per i contratti a termine stipulati con i lavoratori svantaggiati, si ricorda l'art. 21 del citato D.lgs. stabilisce che il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. La proroga è libera nei primi 12 mesi poi necessita di una delle causali di cui all'art. 19, c.1 tra le quali l'art.41-bis del DL 73/2021 (L. 106/2021) ha aggiunto anche le specifiche esigenze previste dalla contrattazione collettiva. Tali specifiche esigenze possono essere sia oggettive (es. particolari situazioni aziendali) sia soggettive (es. l'impiego di lavoratori svantaggiati). In conclusione si suggerisce di verificare se il contratto collettivo applicato prevede una particolare regolamentazione per i lavoratori svantaggiati.

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