Rapporti di lavoro

Staffetta generazionale anche se il lavoratore senior non lascia l’azienda

Il ministro del Lavoro durante il question time alla Camera: si può attuare con una riduzione di orario e contestuale assunzione di un under 35

di Matteo Prioschi

La staffetta generazionale prevista dall'articolo 26, comma 9, lettera c-bis nell'ambito degli interventi dei fondi di solidarietà bilaterali può essere attivata anche senza comportare l'uscita immediata del dipendente anziano dall'azienda. Questa l'indicazione fornita dal ministro del Lavoro, Marina Calderone in occasione del question time che si è svolto oggi alla Camera.

L'articolo 12-ter del Dl 21/2022 ha aggiunto, nell'ambito del Dlgs 148/2015, la possibilità che i fondi bilaterali di solidarietà versino i contributi previdenziali in favore di lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro 36 mesi con contestuale assunzione di un under 35 per almeno tre anni presso lo stesso datore di lavoro. I costi determinati da questa operazione sono tutti a carico del datore di lavoro che deve versare il relativo importo al fondo.

A fronte di un parere dello stesso ministero su questo strumento, rilasciato dallo stesso ministero l'11 ottobre, l'onorevole Dieter Steger (gruppo misto) ha chiesto se è obbligatorio che il lavoratore anziano lasci l'azienda a fronte della nuova assunzione o se possano continuare a lavorare con una riduzione massima del 50% dell'orario giornaliero in modo da trasferire al nuovo assunto le conoscenze lavorative.

Il ministro ha risposto positivamente, affermando che in questa ipotesi «verrebbe a mancare l’immediato pensionamento del lavoratore anziano ma rimarrebbero garantite le condizioni necessarie della staffetta generazionale, vale a dire l’assunzione del giovane lavoratore, la tutela previdenziale di quello prossimo alla pensione e viene così mantenuta la finalità della disposizione».

Questa modalità di attuazione della staffetta generazionale comporta comunque il rispetto di quanto previsto dalle norme e quindi la contestuale assunzione con contratto di lavoro non inferiore a 3 anni di un giovane under 35 seppure a tempo parziale e la riduzione dell’orario di lavoro in base all'articolo 8 del Dlgs 81/2015, tramite accordo scritto con il lavoratore prossimo una pensione.

L'onorevole Steger ha però auspicato che la norma possa essere modificata in modo da consentire al fondo di solidarietà di compartecipare al costo dell'operazione, evitando che gravi interamente sul datore di lavoro.

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