ApprofondimentoPrevidenza

Stop ai recuperi ispettivi sulla sotto-contribuzione agricola

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 4

Guida al Lavoro

Dubbi sulla legittimità dei recuperi ispettivi che, in presenza di irregolarità, comportano la revoca delle riduzioni contributive riconosciute alle aziende agricole situate in zone svantaggiate

L'analisi mette in luce un punto centrale. La circolare INPS 150 del 16 dicembre 2025 afferma che la disciplina generale sui benefici, prevista dall'art. 1, c. 1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha assorbito la precedente norma speciale di settore (art. 20, D.Lgs. 375/1993). Di conseguenza, le condizioni di accesso sono state uniformate ai soli vantaggi di natura premiale.

Questo nuovo assetto non si applica ai regimi di sotto-contribuzione strutturale. Tali regimi non rappresentano un'eccezione premiale...

  • [1] INPS, msg. 14 aprile 2022, n. 1666.

  • [2] Cfr. Corte d'Appello di Bari, sez. lav., 2022, n. 1815, secondo cui "i benefici contributivi (…) sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura un'ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come abbattimento di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico‑attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori. Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato), con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico‑patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico‑economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario"; nello stesso senso, Trib. Bolzano, sez. lav., 28 aprile 2022, n. 56; Corte d'Appello di Trento, sez. lav., 17 novembre 2021, n. 43; Corte d'Appello Bari, sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 340; Trib. Caltanissetta, sez. lav., 31 gennaio 2023, n. 21; Cass. 6428/2018; Cass. 24892/2022; Corte d'Appello Ancona, sez. lav., 22 gennaio 2021, n. 61.

  • [3] Min. Lav., interpello 24 marzo 2015, n. 8, cit.