Straordinario non retribuito in mansioni direttive
La disciplina dell’orario di lavoro è regolamentata dal D.Lgs.66/2003, che nel corso degli anni è stato modificato e integrato da diversi interventi normativi: D.Lgs.213/2004; L.133/2008; L.182/2010; L.9/2014. Il citato D.Lgs.66/2003, all’art.17 c.5 afferma: “Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro.” Occorre comunque tener presente che, l'esclusione dall'applicazione dei limiti in materia di orario di lavoro per il personale direttivo, non deve dare adito ad una totale anarchia di gestione, ma, opportunamente, è sempre utile stabilire i confini entro cui circoscrivere la durata massima della prestazione, soprattutto a garanzia del rispetto della sicurezza e della salute del lavoratore, come sancito dall'art.2087 c.c. e il D.Lgs. n.81/08.