Successione di contratti a termine
L’articolo 19, comma 2, D.lgs. n. 81/2015 nella versione in vigore dal 12 agosto 2018 dispone che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Inoltre, il comma 4, del citato articolo 19 dispone che in caso di rinnovo va indicata la specificazione delle esigenze temporanee (causali) in base alle quali è stipulato. L’articolo 1, comma 2, D.L. n. 87/2018, in sede di conversione nella L. n. 96/2018, ha introdotto poi un periodo transitorio per i rinnovi e le proroghe contrattuali stipulati fino al 31 ottobre 2018. Dunque, se il rinnovo del contratto a termine avviene dopo tale data è in ogni caso necessario indicare la causale. Invece ai rinnovi di un contratto a termine stipulati entro il 31 ottobre è applicabile ancora la disciplina vigente fino 13 luglio 2018. In quest’ultimo caso, si ritiene, che nel calcolo della durata massima del contratto a termine si possa tener conto solo di quello già intercorso tra le parti per lo stesso livello e categoria legale come espressamente prevede la norma.