Adempimenti

Sugli aiuti di Stato da restituire vanno calcolati gli interessi

L’importo va definito sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea

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di Antonio Carlo Scacco

Il termine di presentazione della autodichiarazione in materia di aiuti di Stato si approssima (la scadenza è fissata al 30 novembre) e alcuni passaggi interpretativi, taluni di rilevante importanza per gli addetti ai lavori, restano tuttora avvolti da diffusa incertezza.

Un esempio può essere rinvenuto nel calcolo degli interessi “da recupero” da valorizzare (in colonna 3) nel riquadro denominato "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework". Il riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A per i quali si applica il regime "ombrello" ed eccedenti i massimali del Quadro temporaneo. Le istruzioni ministeriali che accompagnano il modello dichiarativo non sembrano sul punto fornire sufficienti elementi chiarificatori, limitandosi laconicamente ad affermare che gli interessi «vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal regolamento Ce 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004».

È bene precisare come il regolamento sia stato successivamente modificato dal regolamento Ce 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008. Con le modifiche apportate è stato stabilito che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero deve essere calcolato aggiungendo 100 punti al tasso di base. A tale proposito il tasso di interesse deve essere rivisto ogni anno (in base alle comunicazioni ufficiali da parte della Commissione) e gli interessi calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino al suo effettivo recupero. Vediamo come queste indicazioni si concretizzano nella pratica.

Ipotizziamo che l'aiuto eccedente (si rammenti che i massimali del Temporary framework, oggetto di sei successive variazioni, sono variati nel corso del tempo) sia stato concesso il 1° settembre 2021. Il tasso di interesse per il recupero relativo a settembre di quell'anno si ottiene dalla relativa comunicazione della Commissione e era pari a -0,45 per cento. Applicando l'incremento di 100 punti base, si ottiene il tasso pari a + 0,55% valido per il primo anno (365 giorni), ossia dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022. A settembre 2022 il tasso di interesse previsto per il recupero è pari a 0,71 + 100 punti base = 1,71% (comunicazione della Commissione in Gazzetta Ufficiale C 306 dell' 11 agosto 2022, pagina 20).

Assumiamo ancora che la restituzione (o il calcolo) dell'aiuto indebito sia stata fatta in coincidenza con il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi, ossia il 30 novembre, e che l'importo dell'aiuto sia pari a 5.000. Abbiamo pertanto 5.000 x 1,0055 ^(365/365) X 1,0171 ^ (91/365), dove 91 è il numero di giorni relativi al secondo anno (dal 1° settembre al 30 novembre 2022) = 5.048,80 di cui 48,80 corrispondenti agli interessi di recupero.

Con risoluzione 35/E del 5 luglio 2022 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto. Per la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali, nonché il versamento dei relativi interessi, si utilizza il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).

Più in particolare i codici sono "8174" denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021" e "8175", denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021".

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