Sugli sgravi contributivi alle imprese alluvionate rischio stop dalla Ue
La Commissione Europea con la decisione 14 agosto 2015 (SA.33083 e SA. 35083) ha rilevato che determinate misure di riduzione fiscale e contributiva in zone colpite da calamità naturali adottate dall'Italia, dal 2002 al 2011, in realtà erano state distribuite “a pioggia” anche a vantaggio di imprese che non avevano effettivamente subito danni.
La verifica da parte della Commissione era iniziata nel 2012, su impulso di una giurisprudenza di merito italiana, interessata da un nutrito contenzioso relativo all'accesso alle misure agevolative anche per le imprese che avevano già versato imposte e contributi (cfr. Cass. n. 11247/2010). La conclusione della Commissione è stata nel senso di dichiarare tali misure aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, con raccomandazione alle autorità italiane di annullare i relativi pagamenti con effetto dalla data di adozione della decisione, salvo il decorso del termine decennale di prescrizione. La decisione della Commissione non è priva di effetti anche sul contenzioso pendente.
La Cassazione con la sentenza n. 20973/2016, e con riferimento specifico alle agevolazioni contributive di cui all'art. 6 d.l. n. 646/1994 a favore dei soggetti colpiti da eventi alluvionali del novembre 1994, si occupa infatti di questo, in una controversia nella quale il giudice di merito aveva confermato:
a) l'estensione del beneficio anche ai premi assicurativi Inail
b) l'applicazione dello sgravio anche agli imprenditori che avessero versato al pagamento dei premi in misura piena (con diritto quindi alla restituzione).
Nel risolvere tali questioni evidenziate dall'ente previdenziale nel ricorso in Cassazione, la Suprema Corte pone l'attenzione sulla decisione della Commissione dell'agosto 2015 e sul fatto che tali misure siano state considerate, come si è detto, aiuti di stato.
Dal momento che le decisioni della Commissione anche se prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza costituiscono fonti di produzione del diritto comunitario e sono vincolanti per il giudice nazionale nell'ambito anche dei giudizi pendenti, nel caso di specie la decisione della Commissione costituisce ius superveniens da valutarsi per la verifica della spettanza dei benefici richiesti. Da qui la necessità che la questione torni di fronte al giudice di merito, per la nuova verifica dei presupposti in fatto alla luce delle indicazioni della Commissione europea. In altre parole, trattandosi di pagamenti di aiuti ancora in essere per i quali perlatro è stata accertata e non è più discutibile la qualifica di impresa alluvionata, spetta comunque al giudice del merito l'ulteriore verifica della compatibilità in concreto con la disciplina sugli aiuti di stato. In particolare:
a) il giudice dovrà indagare sulla presenza dei presupposti in fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis. In base a tale regola, lo Stato può erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Dunque l'impresa sarà tenuta a dimostrare che l'importo è inferiore alla soglia minima prevista dalla disciplina comunitaria e che non sussistono le condizioni per l'esenzione dal beneficio (cfr. art. 107 n. 1 del TFUE: “ sono incompatibili con il mercato interno , nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”);
b) in assenza di prova dei presupposti per l'applicabilità del regolamento de minimis, dovrà essere valutata la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di stato ex art. 107, par. 2, lett. b) TFUE (“Sono compatibili con il mercato interno…. b)gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali), mediante la quantificazione del danno diretto subito dall'impresa per effetto dell'alluvione e l'indicazione della parte del danno eventualmente già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto), per delimitare l'ambito oggettivo dell'aiuto spettante;
Di fronte al giudice del rinvio potranno essere utilizzati tutti quei documenti che precedentemente non erano stati allegati e potranno essere oggetto di accertamento quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano stati ritenuti indispensabili ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione delle indicazioni fornite dalla decisione della Commissione.