Sulla detraibilità Iva per il welfare aziendale disaccordo Entrate-Cassazione
L’ordinanza 22332/2018 della Corte di cassazione in tema di detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi offerti ai dipendenti (si veda il Sole 24 Ore del 25 settembre 2018) si pone in senso contrario rispetto all'interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate, direzione regionale per la Lombardia, in risposta all'interpello 904-603/2017.
La Suprema corte si è pronunciata, tra l'altro, in merito al diritto alla detrazione Iva assolta per acquisire “benefici” in favore dei figli dei dipendenti, per formazione e qualificazione dei dipendenti medesimi e per servizi di trasporto del personale, anticipati da altra società del gruppo. In particolare, ha chiarito che il diritto alla detrazione dell'Iva assolta è ammesso anche quando i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo. Quindi non è richiesta, come condizione necessaria, l'esistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione “a monte” ed una o più operazioni “a valle”, tale per cui le spese sostenute per acquistare i beni o i servizi gravati dall'imposta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni soggette ad imposta a valle che conferiscono diritto a detrazione (si veda Corte di giustizia Ue 29 ottobre 2009, Skr).
Ne discende che i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerati come aventi un nesso economico indiretto con il complesso delle attività economiche, risolvendosi nell'acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell'impresa, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo (Corte di giustizia 18 luglio 2013, Maritza East).
Sulla tematica affrontata dalla Cassazione si è espressa l'agenzia delle Entrate, direzione regionale per la Lombardia, rispondendo a un'istanza di interpello (904-603/2017) relativamente all'imposta assolta per l'acquisto di abbonamenti alla pay-tv nell'ambito di pacchetti welfare aziendale messi a disposizione di categorie omogenee di dipendenti.
Al riguardo la Dre ha affermato che ai fini della detrazione:
1) «…occorre valutare, in primo luogo, la sussistenza o meno del requisito dell'inerenza tra l'acquisto di beni e servizi da parte dell'operatore economico e l'attività da quest'ultimo svolta (cfr. risoluzione 23 luglio 2002, n. 244) »;
2) che è necessario che «i beni e i servizi acquistati siano afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell'esercizio della detrazione» (cfr. la circolare 24 dicembre 1997, n. 328, paragrafo 3.1). A tal fine le Entrate hanno richiamato un pronuncia della Corte di giustizia della comunità europea (causa C-29/08 del 29 ottobre 2009) secondo cui «l'esistenza del diritto alla detrazione è determinato in funzione delle operazioni a valle alle quali le operazioni a monte sono destinate. Pertanto, detto diritto esiste nel caso in cui l'operazione a monte soggetta all'Iva si trovi in nesso diretto e immediato con una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione».
In altri termini, per le Entrate il diritto alla detrazione spetta a condizione che:
1) l'acquisto dei beni e dei servizi sia inerente all'attività economica svolta dal soggetto passivo;
2) i beni ed i servizi acquistati siano afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini dell'esercizio della detrazione;
3) sussista un «nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d'imposta» essendo, la detraibilità «connessa al trattamento delle operazioni effettuate a valle, cui gli acquisti si riferiscono».
Nella fattispecie esaminata, la direzione regionale non avendo avuto modo di riscontrare il rispetto delle suddette condizioni, ha ritenuto che la società istante non sia legittimata, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/1972, a detrarre l'Iva assolta per l'acquisto di abbonamenti a una pay tv.
Considerata la differente conclusione a cui era giunta l'Agenzia con tale interpello rispetto alla recente ordinanza della Cassazione (cioè necessità o meno di un “nesso diretto ed immediato” tra costi “a monte” ed operazioni “a valle”), si auspica che l'amministrazione finanziaria riconsideri la propria interpretazione. In tal modo i datori potranno determinare la corretta fiscalità e la conseguente imputazione contabile dei costi connessi all'erogazione di benefit, anche nell'ambito di sistemi premiali.