Svolgimento di mansioni superiori e onere della prova a carico del lavoratore
Il Tribunale di Napoli Nord (2 marzo 2022) è intervenuto in materia di onere della prova a carico del lavoratore che rivendica mansioni superiori e in accoglimento delle difese del datore di lavoro ha respinto le doglianze del lavoratore, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite.
Un lavoratore proponeva ricorso avverso l'ex datore di lavoro dinnanzi al competente Tribunale di Napoli Nord, rivendicano il diritto alle differenze retributive per essere stato adibito a mansioni superiori, deducendo, tra l'altro:
– di aver lavorato per la resistente per oltre 6 anni dal 18 novembre 2010 al 29 novembre 2016, con inquadramento 1° livello CCNL Metalmeccanica – Industria con mansioni di "assistenza ai lavori di specializzazione, preparazione degli strumenti, del cantiere e dei materiali" sino al maggio 2015;
– da predetta data in poi, di aver svolto le mansioni di "saldatore di acciaio, alluminio ed altri materiali metallici" senza l'adeguamento dell'inquadramento e conseguentemente della retribuzione.
Si costituiva nei termini di legge il datore di lavoro.
Il Giudice di primo grado ha precisato in sentenza che la domanda inerente alle differenze retributive riguardava:
– mansioni superiori,
– ferie non godute e
– tredicesima mensilità,
"di modo che è esclusivamente in relazione a tali voci che deve essere limitato l'oggetto del giudizio, senza potersi fare riferimento a quanto ulteriormente calcolato nei conteggi allegati al ricorso".
Dalla lettura della sentenza si evince che qualora un lavoratore agisca in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe sul lavoratore.
Pertanto, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, come nel caso di specie, il lavoratore deve fornire la prova:
–dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte,
–dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
– della descrizione delle mansioni effettivamente svolte, provando:
• la natura e il periodo di tempo durante le quali sono state svolte,
• il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata,
• la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
Ciò in quanto, il giudice chiamato a decidere su una domanda di questo genere, deve attuare un'analisi logico-giuridica che consta in tre fasi successive, accertando:
– prima le attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore,
– poi le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria,
– da ultimo, raffrontando i risultati della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Tale onere probatorio, quindi, non può che riguardare anche l'individuazione e la descrizione puntuale della declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto e non solo di quello di cui si chiede il riconoscimento.
Ciò in quanto, in difetto di tale allegazione non è possibile per il giudicante effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa.
Se ciò non bastasse, sul punto, il giudice di prime cure ha ribadito che: "Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (copia del CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi" (cfr. Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 28/11/2018, n.1657).
Ebbene, nel caso in esame, il lavoratore ha mancato persino di allegare il CCNL e le declaratorie contrattuali di riferimento così da non consentire al giudice la verifica della fondatezza delle proprie pretese (nessun rilievo, peraltro, assumendo la prova testimoniale svolta nel corso del processo "che peraltro non ha dato un esito positivo rispetto alle allegazioni di parte ricorrente – non essendo possibile per il giudice procedere alla verifica della correttezza dell'inquadramento a fronte della grave carenza di allegazione rilevata").
Ne deriva il rigetto della domanda del lavoratore con riferimento alle differenze retributive per l'asserito svolgimento di mansioni superiori, constatata la grave carenza probatoria.
Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda proposta relativa al pagamento delle ferie non godute non avendo anche in questo caso parte ricorrente adempiuto all'onere della prova a suo carico ed alla tredicesima, posto che: "Quanto alla domanda relativa alla tredicesima, invece, l'onere probatorio del corretto adempimento della prestazione derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva ricade sul datore di lavoro. Perché possa operare tale principio di ripartizione dell'onere probatorio, tuttavia, è necessario che parte ricorrente abbia correttamente provveduto ad una precisa allegazione di quanto richiesto: nel presente giudizio, al contrario, il ricorrente riferisce genericamente di richiedere il pagamento di tredicesime mensilità, senza quindi che si possa effettivamente individuare in relazione a quale anno ritiene di non essere stato correttamente pagato dal datore di lavoro".
A fronte di tutto quanto sopra, il lavoratore veniva condannato anche alla rifusione delle spese di lite.